INPS – LAVORATORI PROSSIMI AL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI – PERDITA DEL POSTO DI LAVORO – DOMANDA DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE – MESSAGGIO N. 1653/2014
Si informa che l’Inps con messaggio n. 1653 del 29 gennaio 2014, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla domanda per l’accesso alla prestazione prevista a favore dei lavoratori prossimi alla pensione, al fine di incentivarne l’esodo, ed alla contribuzione correlata.
A tal proposito si rammenta che la prestazione in parola è prevista dall’art. 4, co. da 1 a 7-ter, della L. 28 giugno 2012, n. 92, nel testo novellato dall’art. 34, co. 54, lettere b) e c), della L. 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di agevolare l’uscita anticipata di lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti per la pensione.
Si rammenta che in merito alla prestazione “di esodo” sono state impartite istruzioni dal Ministero del Lavoro con circolari n. 24 del 19 giugno 2013 e n. 33 del 25 luglio 2013 e dall’Inps con circolare n. 119 del 1° agosto 2013 e messaggi n. 12997 del 12 agosto 2013, n. 17768 del 5 novembre 2013 e n. 20538 del 13 dicembre 2013.
In primo luogo, l’Istituto rimarca che la domanda per l’accesso alla suddetta prestazione deve essere presentata inviando, alla Sede Inps presso la quale vengono assolti gli obblighi contributivi (cosiddetta “sede della matricola principale”), il nuovo modello “COD.SC77”, disponibile oltre che sul sito dell’Istituto anche sul sito del Collegio in calce alla presente, ed avvalendosi della funzione telematica “contatti” del fascicolo elettronico aziendale, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n. 92/2012)”.
Al riguardo, l’Istituto precisa che i datori di lavoro in possesso dei requisiti di legge devono presentare la domanda preliminare almeno novanta giorni prima della data di accesso alla prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo annuale, corredata dall’accordo di esodo e dall’elenco,redatto secondo il facsimile riportato nell’allegato 2 al messaggio in parola e disponibile in calce alla presente nota sul sito del Collegio, contenente i dati dei potenziali beneficiari della prestazione di cui trattasi, per i quali deve essere accertato il perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, entro un periodo massimo di quarantotto mesi.
L’Istituto pone altresì in rilievo che:
– nel preambolo dell’accordo concernente l’esodo di personale non dirigente le parti devono darsi reciprocamente atto che tale accordo viene sottoscritto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale;
– l’associazione sindacale legittimata a stipulare gli accordi riguardanti l’esodo dei dirigenti è quella che ha sottoscritto il contratto collettivo di categoria, a prescindere dalla rappresentatività: pertanto, nel preambolo di questi accordi le parti devono darsi atto di detta sottoscrizione.
Il messaggio in commento ribadisce inoltre che i datori di lavoro devono essere in possesso e conservare agli atti una apposita delega al trattamento dei dati contributivi e previdenziali rilasciata da ogni lavoratore interessato alla prestazione.
Da ultimo, nel richiamare le indicazioni contenute nel messaggio n. 17768 del 5 novembre 2013 (cfr. Not. n. 12/2013), l’Inps sottolinea che il prospetto di quantificazione dell’onere viene redatto sulla base della contribuzione correlata calcolata dal datore di lavoro in via presuntiva al momento dell’inoltro della domanda preliminare.
In proposito, l’Istituto fa presente che, qualora al momento della cessazione del rapporto di lavoro risulti una diversa quantificazione della contribuzione correlata in conseguenza di una variazione dell’effettivo imponibile, calcolato secondo le istruzioni fornite nel punto 14) della circolare n. 119 del 1° agosto 2013 (cfr. Not. n. 8-9/2013), il datore di lavoro dovrà valorizzare sul flusso Uniemens il corretto imponibile, dando tempestivamente comunicazione della variazione alla Sede Inps presso la quale assolve gli obblighi contributivi per la prestazione in argomento.
Inps
Roma, 29 gennaio 2014
Messaggio n. 1653
Oggetto: articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, e successive modifiche ed integrazioni. Prestazione in favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo. Presentazione da parte dei datori di lavoro della domanda di accesso alla prestazione. Precisazioni sulla contribuzione correlata.
Come è noto, con la circolare n. 119 del 1° agosto 2013 è stata data applicazione alla nuova prestazione di esodo, di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, prevista per fare fronte agli esuberi aziendali incentivando l’uscita dal mondo del lavoro dei dipendenti prossimi alla pensione.
A partire da settembre 2013 sono pervenute all’Istituto numerose domande di accesso alla predetta prestazione, con date di cessazione dei rapporti di lavoro tali da non consentire il rispetto degli adempimenti propedeutici necessari per l’avvio degli esodi (quali, ad esempio, la verifica dei requisiti soggettivi di accesso all’esodo e la quantificazione dell’onere per la fideiussione).
Si rammenta che la predetta domanda deve essere trasmessa dai datori di lavoro tramite la funzionalità telematica “contatti” del fascicolo elettronico aziendale, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n. 92/2012)”, inviando il mod. SC/77 alla sede INPS presso cui si assolvono gli obblighi contributivi (c.d. sede della matricola principale). Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro in possesso dei requisiti di legge devono presentare la domanda preliminare almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo annuale.
Alla domanda (che deve essere presentata avvalendosi del nuovo modello allegato n.1) devono essere allegati l’accordo di esodo e l’elenco (secondo il facsimile allegato n.2) contenente i dati dei lavoratori potenziali beneficiari della prestazione di esodo, per i quali deve essere accertato il perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anticipata, ovvero ex art. 24, comma 15-bis, della legge n. 214/2011, entro il periodo massimo di 48 mesi.
Si ribadisce che nel preambolo dell’accordo riguardante l’esodo di personale non dirigente le parti devono darsi reciprocamente atto che questo viene sottoscritto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.
Per gli accordi riguardanti l’esodo di dirigenti, l’associazione sindacale legittimata a stipulare l’accordo è quella che ha sottoscritto il contratto collettivo di lavoro di categoria, a prescindere dalla rappresentatività: pertanto, nel preambolo le parti devono darsi atto di tale sottoscrizione.
I datori di lavoro devono essere in possesso di apposita delega al trattamento dei dati contributivi e previdenziali rilasciata da ogni lavoratore interessato alla prestazione in oggetto. Tale delega deve essere conservata agli atti del datore di lavoro stesso.
Nel messaggio del 5 novembre 2013 n. 17768 è stato precisato che il prospetto di quantificazione dell’onere viene redatto sulla base della contribuzione correlata quantificata dal datore di lavoro in via presuntiva al momento della presentazione della domanda preliminare, che può precedere anche di diversi mesi l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Qualora al momento della cessazione del rapporto di lavoro risulti una diversa quantificazione della contribuzione correlata in conseguenza di una variazione dell’effettivo imponibile, calcolato secondo le indicazioni di cui al punto 14 della circolare n. 119/2013, sarà cura del datore di lavoro valorizzare sul flusso Uniemens il corretto imponibile, dando tempestivamente comunicazione della variazione alla sede Inps presso la quale assolve gli obblighi contributivi per la prestazione in oggetto. Si ricorda che sui contributi dovuti e non versati sono dovute le sanzioni civili secondo le disposizioni di cui all’articolo 116, comma 8, L. n. 388/2000.
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