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20.02.2014 - lavoro

INPS – LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO – RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2014 AGLI EFFETTI CONTRIBUTIVI – CIRCOLARE N. 8/2014

Si informa che l’Inps con circolare n. 8 del 22 gennaio 2014, che si pubblica in calce alla presente, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2014, a favore dei lavoratori italiani operanti all’estero, a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 recante “Determinazione, per l’anno 2014, delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto-Legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398”.

L’Istituto sottolinea fra l’altro che, – come già precisato nel messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012, le disposizioni del D.L. n. 317/1987 si applicano non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea ed ai lavoratori extracomunitari, in possesso di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

La circolare in argomento fa inoltre presente che, ai sensi dell’art. 2 del citato decreto ministeriale, per i lavoratori in relazione ai quali sono stabilite fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile viene determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle allegate al medesimo decreto.

Per “retribuzione nazionale”, osserva l’Inps, si intende il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero.

Tale importo deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia di retribuzione da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

Ai sensi dell’art. 3 del decreto in discorso, i valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata soltanto nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento da o per l’estero, nel corso del mese. In queste ipotesi, l’imponibile mensile deve essere diviso per ventisei giornate e, successivamente, il valore ottenuto deve essere moltiplicato per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.

Anche per l’indennità sostitutiva del preavviso l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale, con le modalità indicate dall’Inps nel messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003.

L’Istituto segnala che le retribuzioni di cui al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Al paragrafo A), la circolare in esame evidenzia inoltre che la retribuzione individuata secondo i criteri sopra illustrati può subire delle variazioni:

laddove si verifichi, nel corso del mese, il passaggio da una qualifica all’altra, ovvero la modifica del trattamento economico individuale da contratto collettivo (nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica). In tali casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica, ovvero della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto;

nelle ipotesi in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (quali, ad esempio, lavoro straordinario, premi, ecc.).

Poiché questi ultimi non sono sati inclusi all’inizio dell’anno nel computo dell’importo della retribuzione globale annua da prendere a base per l’individuazione della fascia di retribuzione applicabile, sarà necessario rideterminare l’importo della stessa, comprensivo delle predette voci retributive, e dividere nuovamente il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se, per effetto del ricalcolo, si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia di retribuzione da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo dei contributi rispetto a quella adottata, occorrerà procedere ad una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a decorrere dal mese di gennaio dell’anno in corso.

Da ultimo, l’Inps comunica che le aziende le quali, per il mese di gennaio 2014, hanno operato in difformità dalle disposizioni sopra sintetizzate, possono effettuare la regolarizzazione, senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro il 16 aprile 2014, attenendosi alle modalità illustrate alla lettera B) della circolare in commento.

 

Inps

 

Roma, 22 gennaio 2014

 

Circolare n. 8

 

Oggetto: Determinazione per l’anno 2014 delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1 e 4, co.1, del decreto-legge 31.7.1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398 per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive.

 

Premessa

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha provveduto, con D.M. 23 dicembre 2013 (in G.U. del 3 gennaio 2014, n. 2), che si allega, alla determinazione delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 4, co. 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Come noto le disposizioni della legge n. 398/87 (art. 1) si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati dell’Unione europea ossia : Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria e Croazia (circolare n. 165 del 3 dicembre 2013).

Per i lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione europea la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti CE nn. 883/2004 e 987/2009 e successive modifiche (circolare n. 82 del 1 luglio 2010; circolare n. 83 del 1 luglio 2010; circolare n. 115 del 19 settembre 2012).

Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE – Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa comunitaria.

Si evidenzia a tal proposito che le disposizioni contenute nei regolamenti comunitari – Reg. (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 – si applicano, a decorrere dal 1 aprile 2012, anche nei rapporti con la Svizzera e, a decorrere dal 1 giugno 2012, anche ai Paesi SEE (circolare n. 107 del 13 agosto 2012).

Per quanto attiene alla Convenzione europea di sicurezza sociale, essa rimane di fatto tuttora applicabile solo nei rapporti con la Turchia.

 

A) retribuzioni convenzionali per l’anno 2014

 

Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni di cui al citato decreto devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2014, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.

Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati si chiarisce che le disposizioni delle legge n. 398/87 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE (1) e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario (messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012).

Si ricorda, inoltre, che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale (cfr. circolare n. 87 del 15 marzo 1994).

Si richiamano in proposito le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari:Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano e Corea .

 

Retribuzioni convenzionali

Come stabilito dall’art. 2 del D.M. 23 dicembre 2013 – il quale, in sostanza, ripete il testo dei precedenti decreti ministeriali di determinazione delle retribuzioni convenzionali -“per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1”.

Al riguardo, si richiama il parere a suo tempo espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (v. circolare n. 72 del 21 marzo 1990) secondo cui, ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.

L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.

Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.

I valori contenuti nelle tabelle allegate sono espressi in Euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di Euro secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998. Si veda al riguardo la circolare n. 208/2001.

Relativamente all’ambito di applicabilità del regime introdotto dall’art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342 (comma 8 bis dell’art. 51 del T.U.I.R.) si rinvia a quanto stabilito nel punto A della circolare n. 86/2001.

Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.

Per le modalità di calcolo della contribuzione si rinvia a quanto disposto con messaggio n. 00159 del 30.12.2003.

Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

 

Casi particolari

La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi, illustrati a suo tempo nella circolare n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 :

– passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;

– mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica;

– In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.

Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (es. lavoro straordinario, premi ecc). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e di ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.

 

B) regolarizzazioni contributive

Le aziende che per il mese di gennaio 2014 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al punti A) della presente circolare possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993 ) senza aggravio di oneri aggiuntivi.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare .

Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

– calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2014 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

– le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Si riportano, in allegato, il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l’anno 2014, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità.

 


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