INPS – D.LGS. 276/2003 – CONTRATTO DI INSERIMENTO – ASSUNZIONE DI LAVORATRICI – CIRCOLARE N. 166/2013
INPS – D.LGS. 276/2003 – CONTRATTO DI INSERIMENTO – ASSUNZIONE DI LAVORATRICI – CIRCOLARE N. 166/2013
L’Inps, con circolare n. 166 del 5 dicembre 2013, ha fornito indicazioni operative in merito alla fruizione degli incentivi economici introdotti dall’art. 59, comma 3 del D.Lgs n. 276/2003 con riferimento ai contratti di inserimento stipulati, nel periodo 2009-2012, con donne residenti nelle aree geografiche individuate dal Decreto Interministeriale del 10 aprile 2013.
Nel rammentare che l’art.1, comma 14 della L. n. 92/2012 ha abrogato gli artt. 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del D.Lgs n. 276/2003, l’Istituto ha, però, precisato che la stessa norma ha fatto salva (al comma 15 del medesimo art. 1) l’applicazione delle disposizioni di cui sopra, ivi compresi i relativi benefici contributi, per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012.
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 70/11 (14 maggio 2011), che ha introdotto modifiche alla disciplina del contratto di inserimento, ai fini dell’ottenimento del beneficio in parola, le assunzioni effettuate a decorrere da tale data dovranno riguardare, ai sensi dell’art.1, lett. e) del D.Lgs n. 276/2003, “donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile”.
L’Istituto, nel precisare che affinché tali lavoratrici siano considerate “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” non devono aver svolto, nei sei mesi precedenti alla data di assunzione, un’attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o un’attività di lavoro autonomo la cui remunerazione annua sia stata superiore a 4.800 euro lordi, ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia stata superiore a 8.000 euro lordi, ha altresì chiarito che tale requisito va considerato, solo a decorrere dalla succitata data, ovvero il 14 maggio 2011, sempre purché tali lavoratrici siano residenti nelle aree individuate dal Decreto.
E’ stato, inoltre, precisato che, ai fini della fruizione degli incentivi in misura superiore al 25 per cento, le aree geografiche individuate anno per anno, dal comma 1 del Decreto Interministeriale 10 aprile 2013, devono essere considerate sia con riferimento alla residenza della lavoratrice che con riferimento alla sede dove viene svolta l’attività lavorativa.
Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 14 maggio 2011 è inoltre necessario il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008, ossia l’intensità lorda dell’aiuto, l’incremento netto del numero dei dipendenti e la durata minima del contratto.
Con riferimento agli adempimenti per l’ottenimento del beneficio in parola, è stato chiarito che qualora l’azienda abbia fruito dell’agevolazione in misura inferiore a quella spettante potrà richiedere il recupero della stessa tramite il codice L997, mentre qualora abbia fruito dell’agevolazione in misura superiore potrà restituirla avvalendosi del codice M109.
E’ stato infine comunicato che le operazioni di sistemazione dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare in oggetto, ossia il 16 marzo 2014.
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