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20.02.2014 - lavoro

INPS – CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – CIGD – 2° SEMESTRE ANNO 2013 – ACCORDO QUADRO 2 LUGLIO 2013 – UTILIZZO SOMME RESIDUE E LIMITI DECRETAZIONE 2014 – MESSAGGIO N. 372/2014

Si rende noto che in riferimento all’utilizzo delle somme residue relative agli ammortizzatori sociali in deroga, l’Inps, con messaggio n. 372 del 9 gennaio 2014, che si riproduce in calce alla presente, nel recepire quanto indicato dal Ministero del Lavoro con la nota n. 41602/13 ha confermato che le Regioni e le Provincie autonome potranno continuare ad utilizzare, nell’anno 2014, le risorse finanziarie già attribuite, e non ancora utilizzate, per gli ammortizzatori sociali in deroga nel 2013.

In particolare, l’Istituto ha chiarito che per il decreto di finanziamento dovrà essere utilizzato il numero fittizio “33334”. Analogo codice dovranno utilizzare le sedi Inps competenti nell’emettere le autorizzazioni di Cig in deroga relative a periodi di competenza 2014, mentre come codice di intervento il riferimento sarà convenzionalmente il numero “699”.

La nota in oggetto ricorda, altresì, che le prestazioni in deroga potranno essere erogate solo successivamente alla ricezione del provvedimento concessorio di competenza delle Regioni contenente i nomi dei beneficiari ed il periodo concesso e che, in caso di richieste di proroga della Cig in deroga, dovranno essere applicate le riduzioni del trattamento previste dalla normativa vigente.

Infine, nel richiamare la nota del Ministero del Lavoro n. 43332/13, di cui si allega copia, ed in attesa che sia pubblicato il Decreto contenente i nuovi criteri per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014, l’Istituto ha espressamente inviato le Regioni e le Provincie autonome a non concedere Cig in deroga o mobilità in deroga superiori a 6 mesi per i periodi di competenza 2014 e a non emettere decreti di concessione che comprendano periodi a cavallo degli anni 2013-2014.

 

Inps

 

Roma, 9 gennaio 2014

 

Messaggio n. 372

 

Allegati n.1

 

Oggetto: Ammortizzatori sociali in deroga: utilizzo somme residue e limiti decretazione 2014.

Con la nota n. 41602 del 4 dicembre 2013, che si allega, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disposto che, le Regioni e le Provincie autonome potranno continuare ad utilizzare le risorse finanziarie già attribuite, e non ancora utilizzate, per gli ammortizzatori sociali in deroga nel 2013.

Le Regioni e le provincie autonome per trasmettere, tramite il sistema Sip, i provvedimenti concessori, per periodi di competenza 2014, dovranno utilizzare come decreto di finanziamento il numero fittizio di decreto “33334” e le Sedi INPS nell’emettere le autorizzazioni di cig in deroga per i periodi di competenza 2014, dovranno utilizzare lo stesso numero di decreto “33334” e come codice intervento “699”.

Per erogare le prestazioni di mobilità in deroga per i periodi di competenza 2014, le Sedi dovranno usare i seguenti codici d’intervento.

 

…omissis…

 

Si ribadisce, come già indicato in precedenti messaggi, che sarà possibile procedere all’erogazione delle prestazioni in deroga, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione del relativo e specifico provvedimento concessorio di competenza delle Regioni contenente i nomi dei beneficiari ed il periodo concesso.

Gli operatori di Sede, prima di effettuare il pagamento della prestazione, dovranno controllare i periodi da porre in pagamento secondo le istruzioni ricevute dalle proprie Direzioni Regionali.

Si ricorda, infine, che in caso di proroga, vanno applicate le riduzioni del trattamento previste dalla normativa vigente. Le relative istruzioni sono state impartite con circolare n. 57 del 13 marzo 2007 e con i successivi messaggi n.20024 del 30 luglio 2010 e n.17338 del 25.10.2012.

Inoltre, lo stesso Ministero, con successiva nota n. 43332 del 16 dicembre 2013, nelle more dell’entrata in vigore dei nuovi criteri per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014, ha invitato le Regioni e le Provincie autonome a non concedere cig in deroga o mobilità in deroga superiori a 6 mesi per i periodi di competenza 2014.

Conseguentemente, al fine di poter fornire ai Ministeri vigilanti un puntuale monitoraggio in ordine alle risorse assegnate ed alle suddette limitazioni per la concessione regionale degli ammortizzatori sociali in deroga, al fine di mantenere le competenze divise per anno di riferimento, come già previsto per la gestione degli ammortizzatori in deroga 2013, anche nel 2014 non sarà possibile per le Regioni e le Provincie autonome, emettere decreti di concessione che comprendano periodi a cavallo degli anni 2013-2014.

 

Ministero del Lavoro

 

Roma, 4 dicembre 2013

 

Nota n. 41602

 

Oggetto: utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per gli ammortizzatori sociali in deroga

L’articolo 2, commi 64 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 disciplina, per gli anni 2013 – 2016, la concessione e la proroga degli ammortizzatori sociali In deroga.

Pertanto, le Regioni e le Province autonome possono continuare ad utilizzare, nell’anno 2014, le risorse finanziarie già assegnate e non ancora utilizzate per Interventi di ammortizzatori sociali in deroga, nel rispetto del citato articolo 2, commi 64 e 65.

 


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