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20.02.2014 - lavoro

INPS – ASPI – INCENTIVI PER LA RICOLLOCAZIONE DI SOGGETTI PRIVI DI OCCUPAZIONE E BENEFICIARI DELL’ASPI – CIRCOLARE N. 175/2013

Si informa che l’inps con circolare n. 175 del 18 dicembre 2013, disponibile oltre che sul sito dell’Istituto anche su quello del Collegio in calce alla presente, ha fornito indicazioni operative per la fruizione degli incentivi introdotti dall’art. 7, comma 5, lett. b) del D.L. n. 76/2013, in favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, lavoratori privi di occupazione e percettori dell’Assicurazione sociale per l’impiego – Aspi.

Tale beneficio, pari al 50% dell’importo dell’indennità residua Aspi cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se non fosse stato assunto, riguarda tutte le assunzioni a tempo pieno e indeterminato riferite alle seguenti tipologie di lavoratori:

– soggetti privi di occupazione e in godimento dell’indennità Aspi;

– soggetti privi di occupazione che, pur avendo diritto alla prestazione e avendo inoltrato istanza di concessione, non l’abbiano ancora percepita;

• soggetti privi di occupazione stabile, titolari dell’indennità Aspi, cui è stata sospesa la corresponsione della prestazione stessa in conseguenza della sua occupazione con contratto a tempo determinato.

L’importo suddetto verrà corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetterà esclusivamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore; pertanto, in caso di giornate non retribuite, per esempio per malattia o maternità, l’importo sarà diviso per i giorni di calendario del mese, moltiplicato per i giorni di lavoro non retribuiti e il valore così ottenuto sarà detratto dal contributo del mese.

Sul punto, è stato precisato che tale incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive spettanti, ma non con altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.

Con riferimento alle condizioni di accesso al beneficio in oggetto, l’Istituto chiarisce che la concessione dello stesso è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 e, pertanto, qualora ne ricorrano le condizioni, l’impresa dovrà trasmettere all’Inps una apposita dichiarazione attestante che nell’anno di assunzione a tempo pieno e indeterminato e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi del “de minimis”.

L’importo totale dell’agevolazione, pertanto, non dovrà superare i limiti massimi previsti, in un periodo di tre anni.

Per poter fruire correttamente della suddetta agevolazione è indispensabile:

– determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del lavoratore agevolato;

– calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato.

Con riferimento alle ipotesi di assunzione con contratto di somministrazione, è stato specificato che il limite sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si riferisce al soggetto utilizzatore.

Relativamente alle modalità operative, è disponibile in allegato la dichiarazione di responsabilità che i datori di lavoro dovranno inoltrare alla sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi, utilizzando la funzionalità “contatti” e selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “L. n. 92/2012 art. 2, c.10 bis (assunzione di beneficiari di Aspi)”.

La sede a cui verrà inoltrata la richiesta effettuerà il controllo dei dati per determinare il diritto e la durata del contributo e renderà nota l’avvenuta ammissione al beneficio all’azienda e all’intermediario autorizzato, attraverso la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, nonchè attribuirà alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione “8D” ovvero “azienda destinataria del contributo previsto dall’art. 2, comma 10 bis della L. n. 92/2012 per l’assunzione di lavoratori beneficiari di Aspi”

Allegato: Circolare Inps n. 175/2013


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