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30.05.2014 - urbanistica

FINANZIAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

È stata pubblicata sul BURL n.12, S.O., del 17 marzo 2014 la D.G.R. n.1506 del 13 marzo 2014 recante “Sostegno ai cittadini per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici abitativi privati …”.
Il contributo stanziato da Regione Lombardia è pari a € 4.150.000,00 e riguarderà:
– per gli edifici realizzati prima dell’11 agosto 1989, l’ammissibilità di tutti gli interventi volti a garantire i requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità;
– per gli edifici realizzati dopo l’11 agosto 1989, l’ammissibilità di tutti gli interventi volti a garantire il solo requisito dell’adattabilità.
Sarà il Comune che espleterà le domande inoltrate dai cittadini.
La graduatoria regionale per l’assegnazione dei contributi si baserà su un punteggio calcolato in base alla fascia economica di appartenenza e alla gravità della disabilità.
I termini di conclusione delle fasi finali del procedimento di erogazione dei contributi consistono:
– nella presentazione da parte dei soggetti beneficiari delle fatture e della comunicazione ai Comuni dell’avvenuta esecuzione delle opere entro il 30 giugno 2015;
– nell’espletamento della fase di rendicontazione da parte dei comuni entro il 30 settembre 2015.
Sono cause di inammissibilità della domanda:
– l’incompletezza della domanda e della documentazione allegata, mancanza dei requisiti e delle condizioni previste;
– la realizzazione o inizio dei lavori di realizzazione dell’opera prima della presentazione della domanda;
– la richiesta di effettuazione lavori su una abitazione non di residenza anagrafica o nella quale non si intende assumere la residenza anagrafica entro il 30 giugno 2015;
– l’avvenuta presentazione della domanda, in relazione al medesimo intervento, per l’ottenimento del contributo a valere sui fabbisogni della legge 9 gennaio 1989 n.13.
Sono invece cause di decadenza dal contributo:
– l’accertata in sussistenza, in sede di rendicontazione o a seguito controllo, delle condizioni e dei requisiti previsti per l’ammissione al contributo;
– la mancata assunzione della residenza entro il 30 giugno 2015, solo in presenza della quale il Comune può procedere alla liquidazione del contributo;
– la mancata presentazione delle fatture relative all’esecuzione dei lavori entro il 30 giugno 2015.
In caso di rinuncia o decadenza dei soggetti dal contributo loro spettante, l’importo relativo viene restituito dall’amministrazione comunale competente alla Tesoreria regionale entro sessanta giorni dal verificarsi della condizione che ha determinato la rinuncia o la decadenza, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi moratori.
Si riporta il testo della D.G.R. in parola:
LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA
1.di avviare nell’anno 2014 una misura di intervento sperimentale con le modalità ed i criteri definiti ai sensi del comma 3bis dell’art. 34 ter della legge 20 febbraio 1989 n.6 «Norme sulle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione»;
2.di approvare l’Allegato A «Definizione dei criteri e delle modalità per l’attuazione di una misura sperimentale di intervento ai sensi del comma 3bis dell’art. 34 ter della l.r. n.6/1989» al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3.di dare atto che il competente Dirigente dell’Unità Organizzativa Welfare abitativo, Housing sociale e Pari opportunità della Direzione Casa, Housing sociale e Pari opportunità provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti e necessari all’attuazione del presente provvedimento;
4.di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento ammontano a € 4.150.000,00 e che graveranno sul cap.8.02.203.5164 – «Contributi per il concorso nella spesa dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici» del bilancio 2014;

. . . . omissis . . .

 


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