E’ VERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CHE VANNO EFFETTUATI I RICORSI RELATIVI ALLA GARA
(T.A.R. Abruzzo, Sez. I, con la Sentenza n. 721 del 16/10/2014)
I Comuni che aderiscono alla convenzione che istituisce la Centrale Unica di Committenza sono meri beneficiari della procedura indetta ed espletata dalla Centrale di Committenza e sono vincolati alle vicende, anche giudiziarie, della gara.
Ne consegue che il ricorso contro la procedura di gara deve essere notificato alla Centrale Unica di Committenza, in qualità di unico soggetto responsabile della gestione della procedura.
Nel caso di specie alcuni Comuni si erano convenzionati per la gestione della «Centrale di Committenza Unica» per l’acquisizione di lavori, forniture e servizio o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi dell’art. 30 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Leg.vo 267/2000) e secondo il disposto dell’art. 33, comma 3, del D. Leg.vo 163/2006. Al termine della procedura una ditta aveva impugnato la propria esclusione, notificando il ricorso solo ad uno dei Comuni convenzionati.
Come evidenziato dai giudici amministrativi, alla Centrale di Committenza compete in via esclusiva l’indizione, regolazione e gestione della gara, nonché la responsabilità della stessa, di conseguenza il T.A.R. ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato, sul presupposto che lo stesso avrebbe dovuto essere notificato alla centrale unica di committenza, in quanto contraddittore necessario («pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato», a termini dell’art. 41, comma 2, C.p.a.).
Si legge nella sentenza i «piccoli Comuni sono obbligati alla gestione associata delle gare ad evidenza pubblica mediante la «centrale di committenza unica», la quale risulta essere «amministrazione aggiudicatrice» che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, in aderenza alla Direttiva 18/2004 UE».
Il Tribunale amministrativo ha precisato che sono le Centrali Uniche di Committenza ad essere destinatarie dell’imputazione formale di gara, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio. Seppure, precisano i giudici amministrativi,
sia configurata «la centrale di committenza come modulo organizzativo e strumento di raccordo tra Amministrazioni privo di una propria individualità e non centro formale di imputazione autonoma, gli atti della procedura vanno imputati «non solo» alla capofila, ma anche alle altre Amministrazioni che lo compongono, che dovranno singolarmente formalizzare il rapporto con l’aggiudicatario mediante la redazione di appositi contratti, così imponendo comunque la notifica quantomeno «anche» alla centrale di committenza»
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