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21.03.2014 - lavoro

DURC – INPS – CREDITI CERTIFICATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – RILASCIO DEL DOCUMENTO – CIRCOLARE N. 16/2014

Si fa seguito alla notizia pubblica sul Notiziario del Collegio n. 2/2014 per informare che l’Inps ha pubblicato,con circolare n. 16 del 31 gennaio 2014 riprodotta in calce, una nota esplicativa in materia di rilascio del Durc in presenza di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 13bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012
L’Istituto, dopo il Ministero del Lavoro, la Cnce e l’Inail e alla luce degli ultimi aggiornamenti del Mef (cfr. Notiziario n. 2/2014), ripercorre le tappe della procedura di rilascio del Durc alle imprese che possono vantare di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione almeno pari ai debiti contributivi non ancora versati agli Istituti previdenziali e alle Casse Edili.
A tal proposito si rammenta che è a disposizione delle imprese, sul sito del Mef, una Guida al rilascio del Durc ai suddetti sensi (disponibile all’indirizzo: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml) , che fornisce chiarimenti sulle modalità di acquisizione della certificazione del credito al fine della richiesta del Durc stesso nonché sulla presentazione di tale certificazione a Inps, Inail e Casse Edili.
La procedura viene avviata dal soggetto titolare del credito attraverso la richiesta del certificato attestante i propri crediti nei confronti della P.A. sulla Piattaforma, creata appositamente dal Ministero delle Finanze. Il certificato così ottenuto sarà presentato agli istituti deputati al rilascio del Durc, mediante Pec, direttamente dal soggetto interessato o dalla pubblica amministrazione, alla quale è stato previamente consegnato dal soggetto titolare, qualora sia prevista la richiesta d’ufficio del Durc.
In ogni caso la richiesta di Durc ai fini di cui sopra deve essere corredata dalla dicitura “richiesta di Durc ai sensi dell’art. 13bis, comma 5 del D.L. n. 52/2012”.
Il certificato rilasciato dalla Piattaforma contiene un codice di verifica, come già espresso dalle precedenti circolari, necessario per gli Istituti deputati al rilascio del Durc ad effettuare le verifiche del caso.
Come specificato dal Ministero delle Finanze, infatti, è stata prevista un’apposita funzione, “Verifica la capienza per l’emissione del Durc” al fine di verificare la sussistenza e l’importo del credito certificato e confrontarlo con gli eventuali debiti contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili.
Solo qualora tali ultimi debiti risultino pari o inferiori al credito vantato dal soggetto, sarà possibile emettere un Durc positivo ai sensi dell’art. 13bis, co. 5 del D.L. n. 52/2012.
Sarà onere degli Istituti acquisire vicendevolmente le notizie relative ai suddetti debiti mediante lo scambio di Pec.
Analogamente a quanto contenuto nelle circolari già pubblicate, l’Inps riporta gli elementi che deve contenere il Durc in parola, nonché la specifica che la durata di altro Durc è comunque di 120 giorni, analogamente agli altri tipi di Durc.
È stato ribadito ovviamente che il Durc rilasciato ai fini di cui sopra può essere utilizzato a tutti i fini di legge.
Laddove, però, si debba precedere al pagamento di uno stato di avanzamento lavori, dovrà comunque applicarsi la procedura dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, tra l’altro esteso anche a tutte le fattispecie di erogazioni a carico della P.A. a qualsiasi titolo spettanti a soggetti comunque titolari di crediti.
Infine, come noto, è stato specificato che il credito certificato dalla Piattaforma può essere oggetto di cessione o anticipazione del credito alle banche o gli istituti finanziari, purché vi sia la preventiva estinzione dell’eventuale debito contributivo indicato dal Durc, salva eventuale delegazione di pagamento effettuata dall’interessato direttamente alla banca o all’intermediario finanziario, per provvedere al pagamento del debito contributivo.

Inps

Roma, 30 gennaio 2014

Circolare n. 16

Oggetto: Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 marzo 2013. Rilascio del documento unico di regolarità contributiva in presenza di certificazione dei crediti ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.

Sommario: il documento unico di regolarità contributiva può essere rilasciato in presenza di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, emessa tramite la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”.

Premessa
Con il Decreto 13 marzo 2013 il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (allegato 1), ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 (G.U. n. 156 del 6.7.2012) “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, come modificato dall’articolo 31, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che dispone che “Il documento unico di regolarità contributiva è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l’assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica”.
Nel quadro del sistema vigente in materia di DURC, il Documento rilasciato “ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, d.l. n. 52/2012”, viene a costituire pertanto una tipologia specifica attraverso la quale il legislatore ha inteso far sì che le imprese creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei limiti delineati dalla norma, ottengano un DURC per poter continuare ad operare sul mercato, in particolare in quello della contrattualistica pubblica, pur in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.
Con la circolare n. 40 del 21 ottobre 2013 (allegato 2), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a precisare le disposizioni sulla materia.
In relazione a ciò, nel rinviare integralmente ai contenuti della predetta circolare, si forniscono le opportune indicazioni in ordine all’applicazione della disciplina a seguito della realizzazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’interno della “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” (PCC), della funzione di “Gestione Richieste DURC”, riservata ai soggetti titolari dei crediti, e di quella di “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”, rivolta agli Enti tenuti al rilascio del DURC.

1. DURC rilasciato ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52
In presenza di una certificazione di uno o più crediti resa dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare la regolarità contributiva.
Al riguardo si evidenzia che le certificazioni dei crediti devono essere rilasciate con le modalità stabilite dai decreti di attuazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze attraverso la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” appositamente istituita dal medesimo Ministero.

2.  Soggetti richiedenti
Il decreto ha espressamente previsto che la presentazione della richiesta provenga dal soggetto titolare del credito, connotando in tal modo il Documento reso “ai sensi del comma 5 dell’art. 13 bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52” nell’ambito dell’intero sistema di disciplina della materia del DURC.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha, infatti, inteso rendere il soggetto creditore parte attiva nel procedimento che porterà al rilascio del Documento ai sensi della normativa in esame.
A tal fine, il predetto Dicastero ha provveduto ad implementare le funzioni del sistema “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” introducendo l’utilità “Gestione Richieste DURC” attraverso la quale il titolare del credito, o suo delegato appositamente registrato sul sistema PCC, provvede a generare sulla medesima Piattaforma, secondo le specifiche indicazioni ivi fornite nella “Guida al Rilascio del DURC in presenza di Certificazione del Credito” (allegato 3), la “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012”.
Solo una volta generato sulla Piattaforma il predetto Documento, che il richiedente potrà salvare su un dispositivo elettronico ovvero stampare, potrà essere attivato il procedimento di richiesta del DURC tramite lo Sportello Unico Previdenziale.
Qualora il DURC sia richiesto direttamente dall’interessato, circostanza questa limitata ai casi in cui il DURC debba essere prodotto nell’ambito dei rapporti tra soggetti privati, il predetto Documento emesso dalla Piattaforma dovrà essere trasmesso con Posta Elettronica Certificata (PEC) o consegnato cartaceamente alle strutture territoriali degli enti competenti al rilascio del DURC. In ogni caso, nella formulazione della domanda, l’interessato dovrà indicare che il DURC deve essere rilasciato ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, d.l. n. 52/2012.
Nelle restanti ipotesi in cui il DURC, in base alla vigente normativa, è acquisito d’ufficio dalla pubblica amministrazione (5), quest’ultima, qualora abbia ricevuto dall’interessato la “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012” emessa dalla PCC, dovrà provvedere a trasmettere la relativa documentazione con PEC, agli Enti competenti al rilascio della specifica richiesta di DURC.
Conseguentemente, la stazione appaltante/amministrazione procedente effettuerà la richiesta del DURC tramite lo Sportello Unico Previdenziale, specificando che l’acquisizione deve avvenire ex art. 13 bis, comma 5, del decreto legge n. 52/2012.
Gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle strutture territoriali dell’Inps sono reperibili sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Le sedi INPS”, “Ricerca per Elenchi”, “Posta Certificata”.
In ogni caso, si precisa che, in assenza dell’adeguamento dello Sportello Unico Previdenziale, la specifica indicazione che il DURC deve essere rilasciato ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, d.l. n. 52/2012, potrà essere inserita eccezionalmente per l’ipotesi di “appalto pubblico” nel campo “oggetto dell’appalto”. Per il caso di richiesta “per altra tipologia”, invece, dovrà essere riportata nel campo “Specifica uso”.
Il DURC sarà rilasciato ai sensi del comma 5 dell’art. 13 bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, anche qualora l’interessato esibisca la predetta documentazione nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 7, comma 3, del DM 24 ottobre 2007, che prevede l’obbligo da parte degli Enti preposti al rilascio del DURC di invitare l’interessato a regolarizzare le cause di irregolarità, entro un termine non superiore a quindici giorni, prima di emettere un certificato attestante l’irregolarità medesima.
Si rammenta a tale riguardo che l’articolo 31, comma 8, del decreto legge n. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 98/2013, nel ribadire tale previsione, ha disposto che l’invito a regolarizzare deve essere inoltrato all’interessato con PEC ovvero, sempre attraverso il medesimo mezzo, per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12.
In ragione degli elementi contenuti nella “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012” emessa dalla PCC che, in particolare, riporta gli estremi identificativi relativi ai crediti certificati che il soggetto creditore ha inteso utilizzare al fine di ottenere il DURC richiesto ai sensi della normativa in trattazione, si deve ritenere che sia venuto meno l’obbligo previsto dalla circolare n. 40 del 21 ottobre 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di fornire le predette informazioni agli enti tenuti al rilascio del DURC da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.
Il medesimo Documento contiene, inoltre, il codice di verifica che consente agli Enti tenuti al rilascio del DURC l’accesso alla “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” per lo svolgimento delle verifiche dirette all’accertamento della sussistenza e dell’importo dei crediti oggetto di certificazione.

3. Modalità di rilascio del DURC
Come in premessa evidenziato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’interno della “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” ha predisposto un’apposita funzione “Verifica la capienza per l’emissione del DURC” attraverso la quale l’operatore che deve procedere al rilascio del DURC, ha la possibilità di effettuare la verifica della sussistenza e dell’importo dei crediti riportati nella “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012”.
Il sistema, in caso di esito positivo della verifica, fornisce un apposito messaggio e consente di scaricare una certificazione, in formato pdf, comprovante l’esito della medesima. Si evidenzia che l’esito positivo si determina qualora l’importo degli oneri contributivi non ancora versati, che è stato accertato dall’operatore di ciascuno degli Enti tenuti al rilascio del DURC nei confronti del soggetto titolare dei crediti certificati, risulta pari o inferiore a quello evidenziato dal sistema della Piattaforma come saldo disponibile alla data della verifica.
Tale verifica verrà effettuata con riferimento alle certificazioni utilizzate dal contribuente ai fini del rilascio del DURC ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, d.l. n. 52/2012 e riportate nella “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012” rilasciata dalla Piattaforma.
Come sopra specificato, il DURC emesso ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, presuppone che l’importo dei crediti certificati sia almeno pari all’ammontare complessivo dei debiti contributivi accertati dagli Istituti previdenziali e dalle Casse Edili, qualora la verifica riguardi un’impresa edile, nei confronti del soggetto creditore.
In ragione di ciò, in attesa di ulteriori implementazioni delle funzionalità descritte che consentiranno di memorizzare gli importi delle esposizioni debitorie di ciascuno degli Enti tenuti al rilascio del DURC, prima della conclusione dell’istruttoria, le strutture territoriali di Inail, Inps e Casse Edili dovranno acquisire vicendevolmente la notizia relativa all’importo dell’eventuale esposizione debitoria accertata, al fine di verificare se la sommatoria dei debiti risulti almeno pari al saldo, disponibile alla data della verifica, evidenziato dal sistema della Piattaforma, avuto riguardo alle certificazioni utilizzate ai fini della “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012”.
Lo scambio delle notizie tra le strutture territoriali di ciascuno degli Enti coinvolti in ordine all’importo del debito accertato dovrà avvenire con PEC.
Ricorrendo tale condizione, il DURC dovrà essere emesso con l’attestazione di regolarità pur in presenza dell’indicazione dell’esposizione debitoria consolidatasi alla data dell’emissione nei confronti di Inail, Inps e Casse edili, qualora la verifica interessi un’impresa del settore edile.
Nel campo note (8) dell’istruttoria Inps devono essere riportati, altresì:
– la specifica che l’emissione del DURC avviene ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del d.l. n. 52/2012;
– la quantificazione del debito e la data in cui lo stesso è stato accertato;
– gli estremi del N°. Richiesta e la data e l’ora apposta dal sistema generati in automatico dalla PCC attraverso la funzione “Gestione Richieste DURC”;
– il “Totale saldo disponibile al GG/MM/AAAA” riportato nel certificato all’esito delle operazioni di verifica effettuate attraverso la funzione di “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”.
Si ritiene opportuno evidenziare che la disciplina contenuta all’art. 13 bis, comma 5, del d.l. n. 52/2012, pur rivestendo un carattere di specialità rispetto alla normativa che regola il rilascio del DURC, non rappresenta una deroga alle vigenti disposizioni introdotte dall’art. 31, comma 5, del d.l. n. 69/2013 che prevede che il Documento sia considerato valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio. In relazione a ciò è necessario che le fasi di definizione del procedimento di rilascio di questa particolare tipologia di DURC siano svolte dalle sedi territoriali puntualmente nel rispetto della normativa in trattazione e delle indicazioni contenute nella presente circolare.
Le Direzioni Regionali dovranno svolgere una costante attività di monitoraggio dei DURC emessi ai sensi del comma 5 dell’art. 13 bis, del decreto citato, al fine di garantire uniformità nell’applicazione della norma.
Con apposito messaggio PEI verrà trasmesso il link da utilizzare per effettuare le descritte verifiche sulla “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”.

4. Modalità di utilizzo del DURC
Il DURC emesso “ai sensi del comma 5 dell’art. 13 bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52”, come disposto dall’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 13 marzo 2013, può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Il medesimo decreto, all’art. 3, comma 2, dispone l’obbligo di attivazione dell’intervento sostitutivo, in capo alla stazione appaltante nell’ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture.
Si rinvia al riguardo alle disposizioni impartite dall’Istituto in merito alle modalità di attuazione dell’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
La norma, peraltro, al successivo comma 3 del medesimo art. 3, ha ampliato le ipotesi di intervento sostitutivo disciplinato dal predetto art. 4, estendendo il potere sostitutivo della stazione appaltante oltre alle fattispecie contrattuali anche alle ipotesi delle erogazioni a carico delle Pubbliche Amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati. Ciò “al fine di assicurare l’assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica”.
Con tale ultima disposizione il legislatore ha inteso fissare, in modo positivo, il principio per il quale la pubblica amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC.
In tal modo, dunque, l’operatività dell’istituto dell’intervento sostitutivo cessa di essere limitato alle somme dovute come corrispettivo di lavori e prestazioni nell’ambito dei rapporti contrattuali pubblici.
La previsione di cui sopra, peraltro, ha trovato conferma definitiva in via generale nell’art. 31 della legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione del d.l. n. 69 del 21 giugno 2013 che, al comma 8-bis, ha appunto stabilito l’applicazione dell’istituto dell’intervento sostitutivo in caso di irregolarità accertata con il DURC acquisito al fine dell’effettuazione di erogazioni a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all’articolo 1, comma 553 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Modalità di utilizzo della Certificazione
Il decreto ministeriale 13 marzo 2013, nell’ambito degli interventi diretti a favorire la ripresa dell’attività economica, all’art. 4, ha disciplinato ulteriori modalità di utilizzo della certificazione esibita per il rilascio del DURC ai sensi del comma 5 dell’art. 13 bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52.

5.a Compensazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
La certificazione “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012” emessa dalla Piattaforma, può essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Al riguardo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adottato i decreti di attuazione, rispettivamente del 25 giugno e del 19 ottobre 2012, per consentire la piena operatività delle previsioni normative.
 
5.b Cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari.
La certificazione può essere utilizzata, altresì, per la cessione o anticipazione del credito alle banche o agli intermediari finanziari.
Il decreto ministeriale 13 marzo 2013 in trattazione, al comma 2, dell’art. 4, nel disciplinare le modalità di utilizzo della medesima certificazione, ha previsto che l’interessato provveda alla preventiva estinzione del debito contributivo indicato sul DURC affinché il credito certificato possa essere oggetto di cessione o anticipazione.
L’avvenuta regolarizzazione dovrà essere comprovata dall’esibizione alla banca o all’intermediario finanziario, da parte del titolare del credito, di un DURC aggiornato che attesti la situazione contributiva alla stessa data di conclusione dell’istruttoria per il rilascio del medesimo DURC.
Ove all’esito della nuova verifica sia accertata la permanenza della situazione di irregolarità, il decreto stabilisce che la cessione o anticipazione possono essere effettuate a condizione che il creditore sottoscriva contestualmente apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario, ai sensi dell’articolo 1269 del codice civile, “per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo”.
Qualora la banca o l’intermediario finanziario riconoscano al creditore un importo inferiore al debito contributivo rilevato con il DURC, la delegazione di pagamento opererà a copertura parziale del medesimo importo.
Il pagamento dovrà essere effettuato dalla banca o dall’intermediario finanziario utilizzando le stesse modalità e le stesse specifiche previste per l’adempimento contributivo nei confronti dell’Inps da parte del titolare del credito.
Tenuto conto tuttavia che in tal caso il pagamento è effettuato da un soggetto terzo – banca o intermediario finanziario –, la compilazione del modello F24 dovrà seguire le indicazioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 54 del 13 aprile 2012.
In considerazione della novità rappresentata dalla modalità di utilizzo della certificazione appena descritta, che definisce un procedimento che interessa soggetti privati – banche o intermediari finanziari -, è necessario che le fattispecie siano trattate con particolare attenzione e sotto il coordinamento delle Direzioni Regionali affinché sia assicurata la definizione, nei termini fissati dalla norma, delle esposizioni debitorie accertate con il DURC.

 


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