DIVIETO DELL’AVVALIMENTO “A CASCATA”
(Consiglio di Stato, sez. III. 7 marzo 2014, n. 1072)
Nel caso di affidamento di appalto integrato, non può essere ammesso alla gara il concorrente carente del requisito occorrente per la progettazione il quale indichi per tale attività, ai sensi dell’art. 53, comma 3, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, un progettista esterno, il quale, essendo a sua volta carente del requisito, ricorra all’avvalimento di imprese ausiliarie.
Non è infatti ammissibile l’avvalimento cd. a cascata, poiché solo il concorrente può attingere i requisiti occorrenti per la partecipazione alla gara tramite l’avvalimento; inoltre, nel caso di avvalimento in favore di progettista ausiliario, non opererebbe la responsabilità solidale dell’ausiliario, nei confronti della stazione appaltante, garanzia indefettibile per la buona esecuzione dell’appalto.
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