DIA, SCIA E PERMESSO DI COSTRUIRE: CHIARIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE IN MERITO ALLE PROROGHE DEL DECRETO DEL FARE
DIA, SCIA E PERMESSO DI COSTRUIRE: CHIARIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE IN MERITO ALLE PROROGHE DEL DECRETO DEL FARE
Si riporta di seguito la risposta pervenuta dagli uffici della D.G. territorio, urbanistica e difesa del suolo di Regione Lombardia, a seguito di una richiesta di chiarimenti inviata da Ance Lombardia.
Con tale lettera si chiedevano chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e applicazione di alcune norme di legge relativamente alle proroghe introdotte dal decreto del Fare inerenti l’utilizzo di permessi di costruire, DIA, SCIA e convenzioni di lottizzazione.
Oggetto : art. 30, commi 3, 3 bis e 4, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. Parere.
Con la lettera in data 28 ottobre 2013 si chiedono chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e applicazione delle norme di legge richiamate in oggetto, laddove dispongono la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativamente a permessi di costruire, DIA, SCIA e convenzioni di lottizzazione.
Va innanzitutto chiarito, in via generale, che queste proroghe disposte dal legislatore statale per i termini di inizio e ultimazione lavori sono proroghe ex lege, dunque da intendersi immediatamente operative a far tempo dal 21 agosto scorso, data di entrata in vigore della legge n. 98/2013, di conversione del D.L. n. 69/2013, con l’ovvia precisazione che la concreta operatività della proroga va subordinata al rispetto dei presupposti indicati nelle disposizioni di riferimento. Per quanto riguarda l’inciso “salva diversa disciplina regionale”, esordio del comma 3, si è dell’avviso che esso non incida sulla immediata operatività delle proroghe nel senso che s’è detto.
Infatti, con riferimento ai permessi di costruire, l’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, espressamente richiamato dalla norma di cui si discute, opera anche in Regione Lombardia, non essendone prevista la disapplicazione (cfr. art. 103, comma 1, della L.R. n. 12/2005); per contro, in riferimento alle DIA, per le quali in effetti la legge regionale disciplina la tempistica in termini non perfettamente collimanti con i disposti del T.U. statale (cfr. art. 42, comma 6, della L.R. 12), la recente disposizione di proroga, ovvero il comma 4 dell’art. 30, presenta una formulazione assolutamente generale e generica, senza alcun richiamo ai disposti statali in materia di DIA.
La Sua lettera evidenzia poi una criticità relativamente a uno dei presupposti applicativi della proroga di cui si discute, ovvero il dover essere “i titoli abilitativi non … in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati”.
Sul punto si concorda con l’interpretazione affacciata nella stessa lettera, ossia che la proroga ex art. 30 è da intendersi preclusa, per effetto di sopravvenute discipline urbanistiche comunali, per i soli interventi, oggetto di titoli abilitativi già perfezionati, i cui lavori risultino non ancora iniziati.
Ciò in quanto, anche per questa situazione oggettivamente speciale, non può non valere il principio generale, posto dall’art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001, per il quale “l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche” non incide sui titoli abilitativi aventi ad oggetto interventi i cui “lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio” (in questo caso, prorogabili a cinque).
E’ evidente che questo elemento di discrimine diventa decisivo per la “comunicazione dell’interessato” ai fini della proroga biennale ex lege, sotto il profilo della sua ammissibilità e del momento della relativa presentazione.
In concreto, in relazione a titoli abilitativi già in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 69 (22 giugno 2013), possono configurarsi due situazioni:
• se, e fino a quando, i lavori non sono iniziati, può essere comunicata la proroga del termine di inizio lavori, se non già decorso, non anche la proroga del termine di ultimazione degli stessi, avendo positivamente verificato il ”non … contrasto … con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati”;
• se i lavori sono già iniziati, può essere comunicata, in qualunque momento, la proroga del termine di ultimazione degli stessi, se non già decorso, non rilevando eventuali nuove previsioni urbanistiche, anche solo adottate, intervenute successivamente all’inizio dei lavori.
IL DIRETTORE GENERALE
PAOLO ILDO BACCOLO
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