DEFINITE LE CATEGORIE SUPERSPECIALIZZATE E QUELLE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA – LEGGE 80 DEL 23 MAGGIO 2014 DI CONVERSIONE DEL D.L. 47/2014
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014 la Legge di conversione n. 80 del 23 maggio 2014 che recepisce le modifiche apportate in sede parlamentare al D.L. n. 47/2014, cosiddetto “Decreto Casa”. La norma è entrata in vigore lo scorso 28 maggio 2014.
Nell’ambito del provvedimento, le misure di maggiore interesse per il settore degli appalti pubblici, sono contenute nell’articolo 12 che titola: “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici”.
In particolare, la legge in parola ha regolamentato nuovamente la tribolata vicenda delle categorie “superspecializzate” e a qualificazione obbligatoria del Regolamento, il D.P.R. 207/2010.
A tal fine, per meglio chiarire la questione, si ricorda che lo scorso 26 aprile era stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 aprile 2014, con cui era stata data una definizione temporanea di quali dovessero essere le categorie “superspecializzate” e quelle a qualificazione obbligatoria, definendo le modalità di partecipazione agli appalti dal 27 aprile scorso. Tale decreto definiva in via provvisoria la vicenda, infatti il termine finale di efficacia del decreto corrispondeva alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive a quelle annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013, che dovevano essere adottate entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL n. 47/2014 (come stabilito dall’art. 12 del medesimo decreto legge), cioè entro il prossimo 29 dicembre.
Pur senza una espressa abrogazione, si ritiene che il D.M. 24 aprile 2014 sia stato abrogato in quanto il nuovo articolo 12 della Legge di Conversione n. 80 del 23 maggio, di cui si sta dando notizia, non conferisce più alcuna delega al Ministero per l’introduzione di una individuazione provvisoria delle categorie.
Pertanto, alla luce di quanto legiferato al nuovo articolo 12 della Legge di Conversione suddetta, si ritiene che i bandi di gara e le lettere di invito dovranno rispettare le condizioni di seguito illustrate, ai fini della definizione dei requisiti di partecipazione delle imprese alle gare pubbliche.
Categorie Superspecializzate (o S.I.O.S.)
Si considerano strutture, impianti e opere speciali (cosiddette «s.i.o.s.) di importo superiore al 15% dell’importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le seguenti categorie:
OG11, OS2A, OS2B, OS4, OS11, OS12A, OS13, OS14, OS18A, OS18B, OS21, OS25, OS30.
Sono le stesse categorie di cui all’articolo 1 del D.M. 24 aprile 2014, ad eccezione della
OS32 – Strutture in legno, che transita tra le categorie a qualificazione non obbligatoria.
Tali categorie, quali sottospecie delle categorie a qualificazione obbligatoria, se di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto (a prescindere dalla condizione che siano o meno superiori a 150.000 euro) devono essere eseguite da imprese in possesso della specifica qualificazione. Ne discende che, per partecipare alla gara, l’offerente, privo di tali qualificazioni, ha l’obbligo di qualificarsi in dette categorie mediante la costituzione di ATI verticale o tramite il ricorso all’avvalimento.
Tali categorie, inoltre, possono essere subappaltate nel limite del 30% del loro importo dalle imprese che le assumono.
Pertanto, le categorie suddette:
a) se di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto e superiore a 150.000 euro, potranno essere eseguite da imprese in possesso di qualificazione Soa adeguata;
b) se di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto ma non superiore a 150.000 euro, potranno essere eseguite da imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010 (in forza del rinvio operato dall’articolo 92, comma 7, dello stesso Regolamento).
Categorie a qualificazione obbligatoria
La legge in commento ha stabilito che le categorie a qualificazione obbligatoria sono le seguenti:
– tutte le OG (Opere Generali) e
– OS2A, OS2B, OS3, OS4, OS5, OS8, OS10, OS11, OS12A, OS13, OS14, OS18A, OS18B, OS20A, OS20B, OS21, OS24, OS25, OS28, OS30, OS33, OS34, OS35
Sono le stesse categorie di cui all’articolo 2 del D.M. 24 aprile 2014, ad eccezione della
OS32 – Strutture in legno, che transita tra le categorie a qualificazione non obbligatoria.
La norma conferma che le suddette categorie a qualificazione obbligatoria di importo superiore al 10% dell’importo dell’appalto o superiore a 150.000 euro, non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario se privo delle relative adeguate qualificazioni. Pone, come peraltro è stato in passato, un vincolo che non riguarda la partecipazione alla gara, ma il momento esecutivo.
Tali categorie sono subappaltabili (con subappalto obbligatorio in assenza di qualificazione specifica) e scorporabili (ai fini della costituzione volontaria di raggruppamenti temporanei verticali).
Sono inoltre abrogati i commi 1 e 3 dell’articolo 109 del d.P.R. n. 207 del 2010, l’ultimo periodo delle premesse dell’allegato A al predetto decreto e la tabella sintetica delle categorie dello stesso allegato A.
Restano annullati gli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010.
E’ mantenuta le delega per l’introduzione di disposizioni sostitutive di questi ultimi articoli, già annullati dal d.P.R. 30 ottobre 2013, in esito al ricorso straordinario al Capo dello Stato, con apposito D.P.R.; tuttavia tale delega dovrà essere esercitata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e non più entro 9 nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014 resta applicabile solo in relazione agli atti e provvedimenti adottati sulla base di procedimenti di gara indetti in vigenza del predetto decreto, cioè dal 27 aprile al 24 maggio 2014.
Gli uffici del Collegio rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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