CODICE DELLA STRADA – COMODATO DI VEICOLI AZIENDALI – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DAL 3 NOVEMBRE 2014
(Ministero Infrastrutture e Trasporti, Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014)
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con Circolare n.15513 del 10 luglio 2014, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 94 bis, comma 4, del Codice della Strada che prevede, fra l’altro, l’obbligo di comunicare il nominativo della persona che ha in disponibilità temporanea, ovvero superiore a 30 giorni, un veicolo aziendale.
L’obbligo decorre per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014 ed è finalizzato all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e delle carte di circolazione.
Comodato di veicoli aziendali a dipendenti, dirigenti o soci
La norma prevede un particolare regime per il comodato dei veicoli aziendali, tra cui quello a favore dei dipendenti, dei dirigenti e dei soci.
La Circolare, a pagina 12, punto E.1.1, precisa che, laddove un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, il titolare dell’impresa intestataria del veicolo, su delega della persona fisica cui viene concesso in uso il mezzo (comodatario), deve presentare istanza per l’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli.
Qualora si tratti di una pluralità di veicoli aziendali, è possibile presentare una sola istanza ed effettuare un solo versamento di 16,00 euro per l’imposta di bollo e 9,00 euro per ogni veicolo per i diritti di motorizzazione.
Nel caso in cui il veicolo aziendale sia dato in uso a più dipendenti durante l’orario di lavoro e che, pertanto, non venga utilizzato per finalità private dei dipendenti stessi, non è necessario provvedere ad alcuna annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.
Quando il veicolo rientra nella piena disponibilità dell’intestatario della carta di circolazione, in conseguenza della scadenza del comodato, l’intestatario può ottenere la cancellazione dell’annotazione del comodato mediante richiesta di duplicato della propria carta di circolazione.
Decorrenza e sanzioni
Le procedure descritte dalla circolare, come detto, saranno operative per gli utilizzi dei veicoli disposti a decorrere dal 3 novembre 2014. Da tale data saranno applicabili le sanzioni previste dall’art. 94 del Codice della Strada (pagamento di una somma da euro 705 ad euro 3.526).
Ai fini della regolarità della circolazione, non è prescritto che la predetta attestazione di avvenuta annotazione debba essere tenuta a bordo del veicolo aziendale, pertanto, la sua mancanza non costituisce violazione sanzionabile in sede di controllo su strada da parte dei competenti organi di polizia.
Autocarri trasporto cose
Si segnala, infine, che il provvedimento, al momento, non si applica ai veicoli in disponibilità di soggetti esercenti attività di autotrasporto di merci (conto proprio e conto terzi). Per tali fattispecie, infatti, dovranno essere emanate apposite disposizioni.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Allegato: Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014
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