CODICE DELLA STRADA – COMODATO DI VEICOLI AZIENDALI – IMPORTANTI CHIARIMENTI
Facendo seguito a quanto comunicato precedentemente con la Circolare n.114, inviata alle imprese associate per e-mail il 20 ottobre scorso, si segnala che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una nuova Circolare (n.23743 del 27 ottobre) con la quale sono stati forniti importanti chiarimenti in merito all’obbligo di segnalare il nominativo della persona che ha in disponibilità temporanea (superiore a 30 giorni naturali e consecutivi) un veicolo aziendale.
In particolare, Il Ministero chiarisce che, nel caso dei veicoli aziendali, l’obbligo vale solo in caso di comodato effettuato a titolo gratuito.
L’obbligo di comunicare il nominativo dell’utilizzatore che, si ricorda, decorre a partire dal 3 novembre 2014, si riferisce inoltre ai soli casi di uso “esclusivo”, “personale” e “continuativo” del veicolo.
Alla luce dei chiarimenti forniti, sono pertanto esclusi dall’obbligo di comunicazione, previsto dall’art. 94 bis, comma 4, del Codice della Strada:
■ i veicoli aziendali in disponibilità dei dipendenti per i quali viene riconosciuto in busta paga il reddito in natura (fringe-benefit) in quanto viene meno il carattere della gratuità;
■ i veicoli utilizzati sia per attività lavorative che per il tempo libero, in quanto il loro utilizzo non è né esclusivo né personale;
■ i veicoli utilizzati da più dipendenti della stessa azienda. Anche in tal caso, infatti, l’utilizzo non è né esclusivo né personale né tanto meno continuativo.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Allegato: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Circolare n.23743 del 27 ottobre 2014
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