BENEFICI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE – RICHIESTA DI RIMBORSO PER I CONSUMI DEL SECONDO TRIMESTRE 2014
Con nota nota RU 68241 del 27 giugno 2014, l’Agenzia delle Dogane ha ricordato che è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del secondo trimestre 2014.
La misura del beneficio riconoscibile è pari a:
■ euro 216,58609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2014.
Possono usufruire dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio e, pertanto, anche le imprese edili, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti sopra individuati presentano l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il termine del 31 luglio 2014.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre 2014, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2015 (art. 61, comma 1, lett. b), del D.L., n. 1/2012).
Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2016 (art. 4, comma tre, secondo inciso, del D.P.R., n. 277/2000).
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