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18.06.2014 - lavori pubblici

AVCP – PER IL 2014 RIMANE INVARIATO IL CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALL’AUTORITA’ PER PRESENTARE L’OFFERTA

L’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (AVCP) ha confermato, anche nell’anno 2014 gli stessi importi, stabiliti nel 2013, per il contributo destinato a coprirne i costi di funzionamento.
Una deliberazione dell’Autorità fornisce ai soggetti pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, indicazioni sul contributo da versare per partecipare, nel corso del 2014, alle gare di appalto di lavori servizi e forniture di importo superiore a 150.000,00 euro (Deliberazione AVCP del 5 marzo 2014, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 113 del 17 maggio scorso).
La deliberazione, concernente le modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è entrata in vigore a partire dallo scorso 1° gennaio (art. 6).
Come è noto, la legge n. 266/2005 pone le spese di funzionamento dell’allora Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici – per la parte non finanziata dallo Stato – a carico dei relativi operatori e dispone che sia la stessa Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, a determinare annualmente l’ammontare dei contributi a lei dovuti dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione.
Si sottolinea che il contributo da corrispondere nel 2014 all’Autorità è rimasto invariato, tuttavia, si ritiene opportuno richiamare ogni attenzione sui seguenti punti della deliberazione in parola.

Entità della contribuzione

Le imprese che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate anche all’estero dalle Stazioni appaltanti e dagli Enti aggiudicatori (di cui agli articoli 32 e 207 del d. lgs. n. 163/2006) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità (art. 2, comma 1), i seguenti contributi, calcolati sull’Importo posto a base di gara:
• inferiore a € 40.000, esente da contributo,
• uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000, esente da contributo,
• uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000, contributo pari a € 20,00,
• uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000, contributo pari a € 35,00,
• uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000, contributo pari a € 70,00,
• uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000, contributo pari a € 80,00,
• uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000, contributo pari a € 140,00,
• uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000, contributo pari a€ 200,00,
• uguale o maggiore a € 20.000.000, contributo pari a € 500,00.
Con l’occasione, si ricorda che sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, anche le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori e le SOA.
Per quanto concerne queste ultime, le SOA continuano ad avere l’obbligo di versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% dei ricavi (non degli utili) risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

Le imprese che intendano partecipare a procedure di gara attivate da Stazioni appaltanti ed Enti aggiudicatori sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità a dette procedure e a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma (tramite inserimento della copia della ricevuta del pagamento all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa) è causa di esclusione dalla procedura di gara (art. 3, comma 1, punto 2).
Per le procedure di gara suddivise in più lotti gli operatori economici che partecipino ad uno o più lotti devono versare la contribuzione per ogni singolo lotto, in ragione del rispettivo importo (art. 3, comma 1, punto 5).
Ai fini del versamento della contribuzione, le imprese devono attenersi alle istruzioni operative fornite dall’Autorità e da questa pubblicate sul proprio sito all’indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html, attraverso cui è possibile anche accedere alle risposte date dall’autorità sulle domande più frequenti sull’argomento, ossia alle FAQ (art. 3, comma 1, punto 6).
Il pagamento è possibile anche tramite accesso all’AVCpass, in caso contrario per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it.
Nelle istruzioni operative è evidenziato che l’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Al riguardo, si evidenzia che all’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”.

Indebiti versamenti

In caso di versamento di contribuzione non dovuta, ovvero corrisposta in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa (art. 5).
A tale proposito nelle FAQ è specificato che per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda motivata tramite fax (n. 06/36723289) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Ufficio politiche di bilancio – Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato e l’avviso di annullamento del bando. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate in formato IBAN del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.
Nessuna indicazione viene, invece, fornita nel caso non del tutto di scuola in cui, a causa del malfunzionamento dei sistemi informatici dell’Autorità, il versamento non sia possibile e il concorrente non riesca a pagare il contributo.

 


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