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18.04.2014 - lavori pubblici

APPROVATO DALL’AUTORITÀ IL NUOVO REGOLAMENTO SUL PRECONTENZIOSO

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha pubblicato il 26 febbraio scorso sul proprio sito istituzionale il nuovo Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie (art. 6, comma 7, lettera “n”, del Codice dei contratti pubblici).
Nel nuovo Regolamento è chiarito che sono soggetti legittimati a richiedere il parere oltre i diretti interessati anche i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati.
Sebbene il parere sul precontenzioso non sia vincolante, la riformulazione del predetto Regolamento consente di nuovo alle imprese e alle associazioni, dopo lo stop della scorsa primavera, di richiedere all’AVCP istanze di parere per la soluzione delle predette controversie.
Viene così riconosciuta la capacità di un’associazione di riassumere e meglio rappresentare in un solo intervento anche più interessi, consentendo, così di garantire la reale l’efficacia delle soluzioni proposte e di ridurre ancor più i tempi delle controversie.
Nella precedente formulazione dell’articolato, infatti, era venuta meno la legittimazione delle associazioni di categoria a presentare istanza di avvio del procedimento di precontenzioso. Un limite che trovava conferma nel successivo articolo 3 dello stesso Regolamento, che prevedeva l’inammissibilità delle istanze presentate da soggetti diversi da quelli individuati all’articolo 2.
L’Autorità ha, quindi, sciolto in senso positivo per le associazioni le proprie riserve, introducendo anche, dal punto di vista procedurale, un’ulteriore estensione in sede di precontenzioso con la possibilità di presentare istanza di parere anche dopo l’aggiudicazione definitiva.
Le ulteriori novità previste dal nuovo regolamento, teso a garantire l’effettivo contraddittorio e collaborazione fra le parti, sono:
• lo scambio di reciproche memorie;
• la possibilità di chiedere, su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell’esecutore del contratto, un parere su questioni insorte dopo la stipula del contratto;
• la possibilità che l’Autorità si pronunci fino all’emissione in primo di una qualunque pronuncia giurisdizionale;
• la previsione di un termine massimo di conclusione del procedimento, stabilito in 90 giorni.


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