VERSAMENTO PRIMA RATA IMU ENTRO IL 17 GIUGNO 2013
Come già illustrato in una precedente nota, il D.L. 35/2013 prima e il D.L 54/2013 poi sono intervenuti a proposito del versamento della prima rata dell’IMU, in scadenza il prossimo 17 giugno 2013 (il 16 giugno cade di domenica).
La Circolare n. 2 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e Finanze del 23 maggio scorso ha fornito le prime indicazioni operative.
Sospensione dei pagamenti
In particolare, la circolare ha ribadito che la sospensione del pagamento della prima rata IMU opera per i possessori delle seguenti categorie di immobili:
– abitazione principale e relative pertinenze esclusi fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati a Istituti autonomi per le case popolari (Iacp o Aler) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp;
– terreni agricoli e fabbricati rurali.
La sospensione del pagamento della prima rata IMU è vincolata all’adozione della riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che il governo dovrà varare entro il 31/8/2013. In mancanza di tale riforma continuerà ad applicarsi la disciplina vigente ed il versamento della prima rata dell’IMU dovrà essere effettuato entro il 16/9/2013.
Immobili per i quali si deve versare l’IMU entro il 17/6/2013
Per tutte le altre abitazioni (abitazioni di tipo signorile e simili, seconde case, abitazioni concesse in locazione o in comodato) e per le altre unità immobiliari in genere (uffici, negozi, fabbricati strumentali, capannoni, ecc.), nonché per le aree edificabili, il termine di versamento per la prima rata dell’IMU resta fissato al 17 giugno 2013.
Calcolo della base imponibile
Si ricorda che la base imponibile per il calcolo dell’IMU è uguale alla rendita risultante in catasto moltiplicata per 1,05 (rivalutazione del 5%) e moltiplicata per uno dei moltiplicatori distinti per categoria di immobile. Per le abitazioni ancora soggette all’Imu e per le relative pertinenze il coefficiente è 160; per gli uffici è 80 e per i negozi 55. Per i capannoni industriali, opifici e immobili commerciali di categoria D il moltiplicatore è variato secondo le indicazioni fornite di seguito.
Importo del versamento
Si rammenta che l’importo da versare quale prima rata è pari al 50% della base imponibile moltiplicata per la percentuale che ciascun comune ha deliberato per ogni tipologia catastale. Per determinare l’importo della rata dell’IMU da versare è quindi necessario conoscere le percentuali a tal fine determinate da ogni singolo comune per ciascuna categoria catastale.
Codici tributo
Per quanto riguarda i codici da indicare nel pagamento della tassa, si rammenta come già la Legge 24 dicembre 2012, n.228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (cd. Legge di stabilità), abbia stabilito, per gli anni 2013 e 2014, la soppressione della quota riservata allo Stato pari al 50% dell’importo, destinando l’intero gettito ai Comuni.
Ciò detto, i codici tributo da utilizzare per il versamento sono solo quelli delle imposte dovute ai comuni e più precisamente:
· 3912 abitazione principale e relative pertinenze (il versamento è dovuto per le abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
· 3914 terreni
· 3916 aree fabbricabili
· 3918 altri fabbricati
In ogni caso, il pagamento dell’imposta può essere effettuato tramite modello F24 o tramite bollettino postale sul conto corrente n. 1008857615, valido per tutti i comuni.
Regime Imu per i fabbricati del gruppo catastale D
A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D il calcolo dell’imposta deve osservare le seguenti regole:
– il moltiplicatore da applicare alla base imponibile IMU è aumentato da 60 a 65, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito);
– il gettito dell’IMU viene riservato allo Stato e deve essere calcolato in base all’aliquota standard pari allo 0,76%;
– i Comuni possono aumentare la predetta aliquota standard fino allo 0,3%, ma non ridurla; al Comune dovrà quindi essere versata l’eventuale differenza fra l’aliquota deliberata e quella statale dello 0,76%.
In merito, alla luce di tali novità normative, la Circolare dello scorso 23 maggio ha chiarito che il versamento della prima rata dell’IMU deve tener conto, ai fini del calcolo della base imponibile, del citato moltiplicatore pari a 65 ed il versamento deve essere effettuato in base all’aliquota vigente nei «dodici mesi dell’anno precedente», anche nel caso in cui, nel 2012, la medesima risultasse inferiore a quella standard dello 0,76%.
Viene, altresì, precisato che, in sede di versamento della seconda rata dell’IMU, dovrà essere applicata l’aliquota dello 0,76% (o quella eventualmente maggiorata dai Comuni per l’anno 2013).
Si ricorda, infine, che con la Risoluzione n.33/2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo per il versamento dell’IMU relativa ai fabbricati del gruppo catastale D. Per il versamento i codici tributo sono:
– 3925: IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D STATO;
– 3930: IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D INCREMENTO COMUNE.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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