TRASPORTO OCCASIONALE DI RIFIUTI IN ASSENZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI – SANZIONE
TRASPORTO OCCASIONALE DI RIFIUTI IN ASSENZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI – SANZIONE
(Corte di Cassazione n. 15617 del 4 aprile 2013)
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15617 del 4 aprile 2013 ha ritenuto che il trasporto di rifiuti eseguito senza l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali o in assenza di comunicazione (trasporto in conto proprio di rifiuti speciali) è un reato che rientra nell’ambito della gestione illecita dei rifiuti di cui all’art. 256 del Dlgs. 152/06 (arresto da 3 mesi a un anno o ammenda da 2.600 e 26.000 per i rifiuti non pericolosi – arresto da 6 mesi a due anni e ammenda da 2.600 a 26.000 per i rifiuti pericolosi).
Tale norma trova applicazione, secondo la Corte che ha così confermato l’orientamento espresso con la Sentenza n. 21655/2010, anche nel caso in cui ciò avvenga occasionalmente e l’attività di trasporto non abbia carattere imprenditoriale (come nel caso di trasporto in conto proprio).
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