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27.05.2013 - tributi

SOSPENSIONE DELLA PRIMA RATA IMU PER ABITAZIONI PRINCIPALI, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI – D.L. N.54/2013

(D.L. N.54/2013)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21/5/2013 è stato pubblicato il Decreto Legge 21/5/2013, n.54, recante «Interventi urgenti in tema di imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo».
Il provvedimento, in vigore dal 22 maggio 2013, contiene numerose disposizioni per le imprese edili, specie in materia fiscale.
Tra le misure d’interesse per il settore si segnalano la sospensione del versamento della pima rata dell’IMU per le abitazioni principali, i terreni agricoli e i fabbricati rurali, la previsione della possibile deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa e la riforma della tassazione immobiliare da effettuarsi entro il 31 agosto 2013.
Si esaminano di seguito le principali novità introdotte dal dettato legislativo in parola, segnalando che per un commento più completo ed approfondito del provvedimento si rinvia a quanto verrà pubblicato sul prossimo numero del Notiziario.

Disposizioni in materia di IMU
In attesa della riforma della tassazione immobiliare, che dovrà avvenire entro il 31 agosto 2013, il Decreto Legge prevede la sospensione del versamento della prima rata dell’IMU (in scadenza il prossimo 17 giugno), dovuta per il 2013, per:
• le abitazioni principali e le relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili di lusso, iscritti in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi);
• le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e le relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP ecc.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
• i terreni agricoli e i fabbricati rurali.
La sospensione della prima rata per detti immobili è strettamente legata al riordino della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che, come detto, dovrà avvenire entro il 31 agosto. Nel caso in cui la riforma non dovesse essere attuata entro il predetto termine, la prima rata dell’IMU, sospesa nei casi sopra descritti, dovrà essere versata entro il 16 settembre 2013.
Per tutte le altre abitazioni (seconde case, abitazioni concesse in locazione o in comodato) e per le unità immobiliari in genere (uffici, negozi, fabbricati strumentali, capannoni, ecc.), nonché per le aree edificabili, il termine di versamento per la prima rata dell’IMU resta fissato al 17 giugno 2013.

Riforma della tassazione sugli immobili
Il D.L. 54/2013 prevede, altresì, l’impegno del Governo a riformare l’intera disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, compresa IMU e TARES, da attuarsi entro il 31 agosto 2013.
Il riordino complessivo della fiscalità immobiliare dovrà introdurre la deducibilità dell’IMU pagata sugli immobili utilizzati per attività produttive dal reddito di impresa (IRPEF e IRES) che attualmente non è consentita.
Sul punto, si evidenzia che, al momento, la previsione del D.L. 54/2013 è un mero impegno preso dal Governo.

Gli uffici del Collegio forniranno successivi aggiornamenti.

 


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