SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO – DECRETO MINISTERIALE DEL 30 NOVEMBRE 2012 – GAZZETTA UFFICIALE N. 285 DEL 6 DICEMBRE 2012
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO – DECRETO MINISTERIALE DEL 30 NOVEMBRE 2012 – GAZZETTA UFFICIALE N. 285 DEL 6 DICEMBRE 2012
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012 è stato pubblicato il comunicato del Ministero del Lavoro dal titolo Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo Decreto Legislativo.
Con tale comunicato il Ministero rende noto che, in data 30 novembre 2012, con Decreto Interministeriale, sono state recepite le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08.
Con il documento allegato al Decreto, approvato dalla Commissione consultiva permanente in data 16 maggio 2012, viene definito il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
All’articolo 1, commi 1 e 2 del Decreto Interministeriale, il legislatore definisce il campo di applicazione, rivolto ai datori di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori; peraltro anche i datori di lavoro di imprese fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi secondo l’allegato al Decreto suddetto.
All’articolo 1, comma 4 viene ribadito che le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 si considerano assolte in caso di adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al decreto in oggetto.
Si ricorda comunque che l’Interpello n. 7 del 22 novembre 2012 ha chiarito che, qualora il datore di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori abbia già elaborato un proprio DVR, scegliendo di non autocertificare la valutazione, non dovrà essere necessariamente rielaborare tale documento secondo le indicazioni delle procedure standardizzate.
Si evidenzia altresì che le procedure non tengono conto delle peculiarità del settore edile ed in alcuni punti risultano di difficile applicazione.
Tali criticità sono state più volte segnalate, per il tramite dell’Ance, alle autorità competenti.
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