24.06.2013 - sicurezza

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D.LGS. 81/08 – MINISTERO DEL LAVORO – VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI AUTONOMI – INTERPELLO N. 7/2013

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D.LGS. 81/08 – MINISTERO DEL LAVORO – VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI AUTONOMI – INTERPELLO N. 7/2013

Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 7 del 2 maggio 2013, che si riproduce in calce alla presente nota, si è espresso in merito ad un quesito presentato dall’Ance sulle modalità di verifica dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi, ai sensi dell’Allegato XVII del D.Lgs. 81/08.
A tal proposito si rammenta che l’art. 90 comma 9 lett. a) del D.Lgs. 81/08 impone al committente o al responsabile dei lavori l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità previste  dall’Allegato XVII dello stesso Decreto.
Altresì, l’art. 97 comma 2 impone l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi anche al datore del lavoro dell’impresa affidataria, sempre in  riferimento all’Allegato XVII.
L’Allegato XVII riporta la documentazione minima che le imprese affidatarie e/o esecutrici ed i lavoratori autonomi devono esibire ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale; per quanto attiene i lavoratori autonomi, questi devono esibire, tra l’altro, gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente D.Lgs.”.
Al riguardo il Dicastero,tramite la Commissione costituita ai sensi dell’art. 12 comma 2 del D.Lgs., si è espresso in ordine ad una questione avanzata dall’Ance relativamente alla corretta interpretazione di quanto riportato all’Allegato XVII, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 81/08 medesimo.
A tal proposito si ricorda che la Commissione costituita ai sensi dell’art. 12 comma 2 del D.Lgs. 81/08 è composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e della previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse.
Il quesito riguarda, nello specifico, la documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al committente/responsabile dei lavori (o all’impresa affidataria) ai fini della dimostrazione della verifica dell’idoneità tecnico professionale.
La Commissione per gli Interpelli ha avvalorato quanto sostenuto dall’Ance ossia che il committente o l’impresa affidataria non possono esigere, in fase di verifica dell’idoneità tecnico professionale, l’esibizione degli attestati inerenti la formazione e l’idoneità sanitaria, non essendo obblighi specifici dei lavoratori autonomi (a meno di disposizioni speciali, anche di attuazione del D.Lgs. n. 81/08) ma una facoltà.
Pertanto è legittimo, da parte di un committente o di una impresa affidataria, sia l’affidamento dei lavori ad un lavoratore autonomo in possesso di tale documentazione, sia ad un lavoratore autonomo privo dei summenzionati requisiti.
La Commissione chiarisce altresì che è facoltà del committente richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli riportati in Allegato XVII.
In allegato è riportato il testo integrale dell’interpello.

Ministero del Lavoro

Roma, 2 maggio 2013

Interpello n. 7

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni- risposta al quesito relativo alla verifica del! ‘idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.
L’ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha avanzato istanza d’interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla corretta interpretazione di quanto riportato nell’allegato XVII comma 2, lett. d), del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al committente o al responsabile dei lavori ai fini della dimostrazione della idoneità tecnico professionale prevista per operare in un cantiere temporaneo o mobile così come definito nell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008.
Al riguardo va premesso che gli obblighi in materia di salute e sicurezza di un lavoratore autonomo sono in via generale riportati nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e, con specifico riferimento al “cantiere temporaneo o mobile”, nell’art. 94 del medesimo provvedimento. In particolare, il primo comma dell’articolo 21, citato, identifica gli obblighi del lavoratore autonomo nell’utilizzo di attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale (OPI) in modo conforme “alle disposizioni di cui al Titolo 111” (lettere a e b), e del munirsi di “tessera di riconoscimento” (lettera c).
L’ art. 21, comma 2, citato, prevede inoltre che i lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno pure facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui al/ ‘articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui ali ‘articolo 3 7, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Il Legislatore, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali contenuti nell’articolo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, che prevedevano “adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003” ha introdotto non uno specifico obbligo ma una facoltà di “beneficiare della sorveglianza sanitaria” e di “partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale di un lavoratore autonomo destinato ad operare in un cantiere temporaneo o mobile, il Legislatore nell’allegato XVII comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008 aveva previsto che il lavoratore autonomo dovesse esibire gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente Decreto Legislativo”.
Questa formulazione aveva creato notevoli difficoltà in quanto sembrava che quella “facoltà” di “beneficiare della sorveglianza sanitaria” e di “partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza su/lavoro” diventasse invece, per un lavoratore autonomo, un obbligo necessario per dimostrare la propria idoneità tecnico professionale per operare in un cantiere temporaneo o mobile.
Con la modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, espressamente richiesta dalle parti sociali, il lavoratore autonomo deve esibire al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di subappalto, al datore di lavoro dell’impresa affidataria gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, all’allegato XVII, citata in premessa, è volta a rilevare la non obbligatorietà della formazione e delia sorveglianza sanitaria per i lavoratori autonomi tranne che le stesse non siano espressamente previste da disposizioni speciali anche di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Tale concetto, peraltro, è stato ribadito nel documento della Conferenza Stato-Regioni “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni”, in cui è stato specificato che le previsioni di cui all’accordo ex articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sulla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, non hanno efficacia obbligatoria ma sono dirette a fornire ai lavoratori autonomi utile parametro di riferimento per la formazione. La medesima fonte rimarca che è altresì obbligatoria altra formazione rispetto a quella oggetto di regolamentazione da parte dell’accordo ex articolo 37 qualora quest’ultima sia disciplinata da disposizioni di legge speciali rispetto alla previsione generale riportata ali ‘ articolo 21 , comma 2 (è ad esempio il caso della formazione necessaria per effettuare lavori in ambienti confinati obbligatoria anche per i lavoratori autonomi, ai sensi del DPR n. 177/2011) del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Pertanto un committente o un’impresa affidataria, in fase di verifica dell’idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui all’allegato XVII da parte del lavoratore autonomo ma non anche ad esigere, al medesimo, l’esibizione degli attestanti inerenti la propria formazione e l’idoneità sanitaria. Di conseguenza, risulta legittimo sia l’affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente la formazione e l’idoneità sanitaria sia l’ affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti. Resta fermo per il committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall’allegato XVII, anche qualora essi consistano nel possesso della documentazione appena citata.


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