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21.05.2013 - tributi

RITENUTE DI GARANZIA – TRATTAMENTO AI FINI DELL’IVA

L’Agenzia delle Entrate accoglie pienamente l’orientamento dell’ANCE: nei contratti d’appalto pubblici e privati, le “ritenute di garanzia” devono essere fatturate ed assoggettate ad IVA solo al termine dei lavori e a seguito del collaudo.

Dopo una lunga attesa, dovuta al diffuso contenzioso sviluppatosi in materia, l’Amministrazione finanziaria risponde finalmente alla richiesta di consulenza giuridica formalizzata dall’ANCE all’inizio del 2011, con la quale si chiedevano chiarimenti sulla corretta fatturazione delle cosiddette “ritenute di garanzia”, ossia delle somme che, in relazione ai vari S.A.L., vengono trattenute dal committente, a garanzia dell’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali dei lavoratori dipendenti o della corretta esecuzione dell’opera.
Con la risposta pervenuta in data 29 aprile 2013, l’Agenzia ha dichiarato quindi “giuridicamente” corretto il comportamento delle imprese che, durante l’esecuzione dei lavori, hanno fatturato l’ammontare dei SAL al netto delle ritenute, rinviando la fatturazione di tali importi al momento della effettiva erogazione degli stessi da parte del committente (ultimazione e collaudo dell’opera)[1].
Rimandando ad un successivo approfondimento l’analisi dettagliata delle indicazioni amministrative, si pubblica sul sito internet del Collegio Costruttori il testo integrale della risposta fornita all’ANCE, che comporterà l’abbandono, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, del contenzioso in corso.

Note:
[1] In merito si ricorda che l’orientamento dell’ANCE era stato già pienamente accolto dalla Corte di Cassazione nella Sentenza 5 ottobre 2012, n.16977.

 


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