RILASCIO DEL DURC AD IMPRESE CHE ABBIANO DEBITI CON GLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16-7-2013 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 marzo 2013 recante “Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.
Il provvedimento reca importanti novità in tema di rilascio del Durc negli appalti pubblici.
Già nel 2012 le norme in materia di revisione della spesa pubblica (Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito con modifiche dalla Legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 – “Spending review”) avevano previsto l’emanazione di un decreto che normasse la fattispecie ora disciplinata.
Il decreto, infatti, prevede che il Durc può essere rilasciato pur in presenza di pregressi debiti per omessi versamenti di contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi se l’impresa è, nel contempo, titolare di un credito certo, liquido ed esigibile vantato nei confronti di una pubblica amministrazione (amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali e del Servizio sanitario nazionale).
Il credito deve essere oggetto di certificazione e, nel settore degli appalti di lavori pubblici, detta certificazione è individuata nel “certificato di pagamento” che segue ogni S.A.L., come previsto dal D.M. 19 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012.
Il credito deve essere di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte dell’impresa titolare del credito certificato.
Il decreto in parola chiarisce, quindi, che gli enti preposti al rilascio del Durc, su richiesta dell’impresa titolare dei crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il documento suddetto con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.
Nell’ipotesi di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, del Regolamento degli appalti pubblici, il D.P.R. 207/2010, che prevede la richiesta da parte dell’impresa dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante per il pagamento dei contributi non ancora pagati dall’impresa stessa. (Cfr. Notiziario n. 5/2012).
La certificazione esibita per il rilascio del Durc può essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo (es. cartelle esattoriali), ma anche per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari.
Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può’ essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione del credito stesso solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all’intermediario finanziario.
In alternativa alla preventiva estinzione del debito contributivo, la cessione del credito ovvero l’anticipazione può avvenire a condizione che l’impresa sottoscriva apposita delega di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo.
Qualora l’importo riconosciuto dalla banca o dall’intermediario finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la delega al pagamento si applica per l’estinzione parziale del predetto debito contributivo.
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