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23.07.2013 - lavoro

RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO – LEGGE N. 92/2012 – INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE ASPI E MINI-ASPI – AVVIO DI ATTIVITÀ D’IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO – EROGAZIONE IN UNICA SOLUZIONE DELL’INDENNITÀ – DECRETO INTERMINISTERIALE 29 MARZO 2013 – GAZZETTA UFFICIALE N. 133/2013

Il Decreto 29 marzo 2013, del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’8 giugno 2013, ha definito i limiti, le condizioni e le modalità per l’erogazione, in unica soluzione, dell’indennità ASpI e mini-ASpI ai lavoratori, aventi diritto a detta indennità, che intendono intraprendere una attività di lavoro autonomo, ovvero avviare una attività di auto impresa o di micro impresa o associarsi in cooperativa.
Di tale decreto, attuativo di quanto previsto dall’art. 2, comma 19, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, si evidenziano di seguito i principali contenuti, facendo riserva di tornare sull’argomento ad esito delle istruzioni che verranno diramate dall’Inps.
Destinatari delle disposizioni sopra richiamate sono i lavoratori beneficiari della indennità mensile ASpI o mini-ASpI, che intendono intraprendere una attività di lavoro autonomo o avviare una attività di auto impresa o di micro impresa o associarsi in cooperativa, in conformità alla normativa vigente, o che intendono sviluppare a tempo pieno una attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente, la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI.
Le prestazioni consistono nella liquidazione in unica soluzione dell’indennità mensile ASpI o mini ASpI, per un numero di mensilità pari a quelle spettanti e non ancora percepite, e vengono erogate dall’Inps secondo le modalità stabilite dal decreto in parola, nel limite massimo complessivo di venti milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
I lavoratori che intendono avvalersi della prestazione devono trasmettere telematicamente all’Inps una domanda recante la descrizione dell’attività da intraprendere o da sviluppare, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto e corredata dalla documentazione di cui all’art. 3 del decreto in commento.
La domanda deve essere trasmessa entro i termini di fruizione della prestazione mensile ASpI e mini-ASpI e, comunque, entro sessanta giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o della associazione in cooperativa.
L’indennità anticipata deve essere restituita qualora il lavoratore istauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata. Pertanto, il lavoratore, entro dieci giorni dall’inizio dell’attività dipendente, è tenuto a dare comunicazione scritta dell’avvenuta assunzione alla Sede INPS che ha liquidato l’anticipazione.
L’Istituto provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici in questione, trasmettendo le relative risultanze al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 


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