RECUPERO RIFIUTI: AGGREGATI RICICLATI E REIMPIEGO IN SOTTOFONDI STRADALI
Con l’ordinanza 16 settembre 2013, n. 1017 il TAR Lombardia, sez. Milano, ha sospeso l’efficacia di alcuni provvedimenti della provincia di Milano che impedivano l’utilizzo degli aggregati riciclati prodotti da impianti di recupero operanti in procedura semplificata (art. 216 D.lgs. 152/2006) per la formazione di rilevati e sottofondi stradali.
Nella fattispecie il TAR ha accolto la richiesta di una serie di imprese operanti nel settore del recupero dei rifiuti, lese dalla tesi della Provincia che ritiene tali materie prime secondarie reimpiegabili solo nell’ambito dell’edilizia e non anche della realizzazione e manutenzione delle strade.
I giudici hanno evidenziato in particolare che:
– i provvedimenti impugnati si fondano su una normativa a tratti nebulosa e dai contenuti non sempre nitidi ossia quella relativa alle materie prime secondarie di cui al DM 5 febbraio 1998;
– non emerge immediatamente da tale normativa una differenza rigorosa tra recupero dei materiali che devono essere utilizzati per l’edilizia e quelli per la formazione di sottofondi stradali;
– emerge una sostanziale irragionevolezza nel discriminare l’attività di trattamento dei rifiuti di cui alle lettere a) e c) dell’art. 7.1.3 del DM 5 febbraio 1998;
– dall’esecuzione di provvedimenti impugnati può derivare alle imprese un pregiudizio economico rilevante e non facilmente ristorabile in via economica.
La trattazione della causa nel merito è prevista per la fine del mese di novembre.
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