RECUPERO FISCALE DEL 36%-50% – DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMONTARE COMPLESSIVO SUPERIORE A 51.000 EURO – SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO DI INVIO
A rettifica quanto pubblicato sul precedente numero del notiziario si segnala che, con la circolare 9 maggio 2013, n. 13/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che dal primo gennaio 2012, la dichiarazione relativa all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia di ammontare complessivo superiore a 51.645,68 euro, non deve più essere redatta da un professionista abilitato, neanche per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 il cui importo massino è stato elevato da 48.000 euro a 96.000 euro.
Si ricorda che fino al 2011 la dichiarazione di esecuzione dei lavori, sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all’esecuzione dei lavori, doveva essere spedita al Centro operativo di Pescara al termine dei lavori e solo se l’ammontare degli stessi superava i 51.645,68 euro.
Il termine per l’invio della dichiarazione era fissato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui erano eseguiti i lavori.
La circolare chiarisce perciò definitivamente il dubbio che era sorto dopo l’aumento dei massimali di spesa (96.000 euro) e le indicazioni fornite con la Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, con la quale l’Agenzia aveva precisato che, a partire dall’anno 2003, il mancato invio della comunicazione di fine lavori non comportava la decadenza dal beneficio, in quanto dal periodo d’imposta 2003, il limite delle spese agevolate per unità immobiliare era passato da 77.468,53 euro a 48.000 euro, cioè al di sotto del tetto stabilito per questo adempimento.
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