RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI – PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO
(D.M. 6/11/13)
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.262 dell’8 novembre 2013 il Decreto del Ministro dell’economia e finanze 6 novembre 2013, che contiene le modalità applicative della rateazione dei debiti tributari fino a 120 rate, in vigore dall’8 novembre 2013, attuativo di quanto previsto dal D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 98/2103 (cd. Decreto Fare).
Come noto, la possibilità di dilazione di pagamento è ammessa in presenza di somme iscritte a ruolo relative a debiti tributari.
In particolare, deve trattarsi di somme iscritte a ruolo a titolo definitivo, ossia dovute a seguito di accertamenti non più impugnabili[1].
Al riguardo, l’52 del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni nella legge 98/2013, prevede:
■ la possibilità di ampliare sino a 120 rate mensili[2] il periodo di rateizzazione (pari ad un massimo di 72 rate mensili) concesso da Equitalia per il pagamento dei debiti fiscali a seguito di iscrizione a ruolo, ai soggetti in comprovata e grave situazione di difficoltà economica, intendendosi per tale una situazione per la quale ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
– accertata impossibilità di assolvere al pagamento del debito secondo la rateizzazione ordinaria;
– possibilità di assolvere al pagamento del debito con una rateizzazione più lunga (sino a 120 rate).
In sostanza, in questi casi, il lasso temporale ammesso per la rateizzazione del debito si allunga da 6 a 10 anni.
Lo stesso ampliamento viene concesso anche nel caso di rinnovo della dilazione, in caso di accertata persistenza della grave situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a sue responsabilità e legata alla crisi economica, tale da rendere impossibile il rispetto del piano ordinario;
■ l’aumento del numero di rate non pagate che determinano la decadenza dell’accordo di rateizzazione, che, da 2 rate consecutive, passano a 8 rate, anche non consecutive[3].
In attuazione delle citate disposizioni, è stato emanato il D.M. 6 novembre 2013, che stabilisce, innanzitutto, che il debitore possa richiedere (art.2):
– un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità[4].
La rateazione allungata a 120 rate, sempre in presenza delle condizioni per questa stabilite, può essere richiesta anche nell’ipotesi in cui, alla data dell’8 novembre 2013[5], sia stato già accordato, o prorogato, un piano di rateazione ordinario (di massimo 72 rate – cfr. il punto successivo – art.4);
– un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate mensili in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà[6].
In tale ipotesi, resta fermo che il debitore può richiedere che il piano preveda rate variabili di importo crescente per ciascun anno, invece delle rate costanti[7].
Piano di rateazione straordinario Condizioni e modalità di richiesta
Il D.M. 6 novembre 2013 conferma che il piano di rateazione straordinario (fino ad un massimo di 120 rate), viene concesso da Equitalia in presenza delle 2 condizioni seguenti:
■ accertata impossibilità di pagamento mediante rateizzazione ordinaria;
■ solvibilità del debitore in base all’allungamento del periodo di rateazione.
Al riguardo, l’art.3, co.2, stabilisce che entrambe le 2 condizioni (cui è subordinata la concessione di tale piano di dilazione) sussistono:
■ per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, quando l’importo della rata é superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente[8];
■ per tutti gli altri soggetti (ad esempio, le società di persone, ivi comprese le ditte individuali in regime di contabilità ordinaria, e le società di capitali), quando, congiuntamente:
– l’importo della rata é superiore al 10% del valore della produzione su base mensile[9].
– l’indice di liquidità[10] del debitore è compreso tra i valori di 0,50 ed 1.
A tal fine, il contribuente è tenuto alla presentazione all’agente della riscossione (Equitalia) di un’apposita istanza, dalla quale deve risultare la comprovata e grave situazione di difficoltà, indipendente dalla propria responsabilità, e legata alla congiuntura economica.
All’istanza deve essere allegata la documentazione relativa alla situazione reddituale[11] ossia:
– per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, il Modello ISEE;
– per tutti gli altri soggetti, la documentazione contabile aggiornata.
Il numero delle rate concesse in base a tale piano di rateazione viene modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione, secondo le tabelle allegate al medesimo D.M. 6 novembre 2013 (art.3, co.3).
In ogni caso, il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga (art.2, co.4).
Proroga dei piani di rateazione (ordinario e straordinario)
L’art.2 del D.M. 6 novembre 2013 conferma la possibilità di proroga di entrambe le tipologie di rateazione (piano ordinario o straordinario) delle somme iscritte a ruolo.
In particolare, il debitore può richiedere che:
– il piano di rateazione straordinario già concesso venga prorogato, alternativamente, con:
■ un ulteriore piano straordinario (fino ad un massimo di 120 rate);
■ un piano ordinario (fino ad un massimo di 72 rate);
– il piano di rateazione ordinario già concesso venga prorogato, alternativamente, con:
■ un ulteriore piano ordinario (fino ad un massimo di 72 rate);
■ un piano straordinario (fino ad un massimo di 120 rate).
Resta fermo che tale piano di rateazione può essere prorogato una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza (ossia mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive)[12].
Monitoraggio sull’andamento della riscossione
L’art.5 del D.M. 6 novembre 2013 prevede che Equitalia debba presentare[13] una relazione al Ministero dell’economia e finanze entro il 31 marzo di ciascun anno, relativa agli effetti dell’andamento delle riscossioni dell’anno precedente derivanti dai predetti piani di rateazione straordinari e dalla modifica del numero delle rate anche non consecutive, non pagate nel corso del periodo di rateazione, necessarie per la decadenza dal beneficio della dilazione.
Note:
[1] In estrema sintesi, si tratta di accertamenti diventati definitivi in base ad una sentenza passata in giudicato o ad accertamenti emanati a seguito di liquidazione delle imposte, ovvero di controllo formale delle dichiarazioni effettuati dall’Amministrazione finanziaria (art.14 del D.P.R. 602/1973).
[2] Cfr. l’art.19, co.1-quinquies, del D.P.R. 602/1973, introdotto dall’art.52, co.1, lett.a, n.1 del D.L. 69/2013.
[3] Cfr. l’art.19, co.3, del D.P.R. 602/1973, introdotto dall’art.52, co.1, lett.a, n.2 del D.L. 69/2013.
[4]Ai sensi del combinato disposto dei co. 1 e 1-quinquies, dell’art.19 del D.P.R. 602/1973.
[5]Data di entrata in vigore del D.M. 6 novembre 2013.
[6] Ai sensi dell’art.19, co.1, del D.P.R. 602/1973.
[7]Art.19, co.1-ter, del D.P.R. 602/1973.
[8] Per questi soggetti, il reddito viene calcolato in base all’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo familiare.
[9] Il valore della produzione deve essere ricavato ai sensi dell’art.2425, numeri 1), 3) e 5) del codice civile.
[10]L’indice di liquidità deve essere calcolato nel modo seguente: [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente].
[11] La presentazione di tale ulteriore documentazione consente la verifica da parte di Equitalia circa l’esistenza delle citate condizioni (impossibilità del pagamento mediante dilazione ordinaria e solvibilità in base al piano straordinario), in presenza delle quali viene concessa la rateizzazione fino a 120 rate.
[12] Art.19, co.1-bis, D.P.R. 602/1973.
[13] Tramite l’Agenzia delle Entrate.
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