28.03.2013 - tecnica

QUINTO CONTO ENERGIA: CHIARIMENTI DEL GSE SULLE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI INCENTIVI

QUINTO CONTO ENERGIA: CHIARIMENTI  DEL GSE  SULLE RICHIESTE  DI ACCESSO  AGLI INCENTIVI

Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) fornisce chiarimenti sulle richieste di accesso agli incentivi effettuate entro  30 giorni solari dalla data presunta di raggiungimento del limite di 6,7 miliardi di Euro.
Il GSE precisa che, in relazione alle richieste di chiarimento pervenutegli si conferma che il D.M. 05/07/2012, (modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da applicarsi successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro) cessa di applicarsi decorsi 30 giorni solari dalla data di raggiungimento del costo indicativo cumulato annuo di 6,7 miliardi di Euro individuato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base degli elementi forniti dal GSE, con le modalità di cui al comma 2, Art. 1 del medesimo decreto.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base degli elementi comunicati dal GSE ed entro tre giorni lavorativi dalla data della comunicazione, con propria delibera, pubblicata sul sito della medesima Autorità, individua la data in cui il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, così come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera z), del DM 5 maggio 2011, raggiunge il valore di 6 miliardi di euro l’anno.
Le “Regole Applicative per l’iscrizione ai registri e per l’accesso alle tariffe incentivanti DM 5 luglio 2012 (QUINTO CONTO ENERGIA)”, definiscono che manterranno il diritto ad essere valutate le richieste di incentivazione relative:
• agli impianti non soggetti all’obbligo dell’iscrizione al Registro, che entrano in esercizio anche successivamente alla data di raggiungimento del limite, purché le stesse pervengano entro 30 giorni solari dalla data di accertamento del raggiungimento dei 6,7 miliardi di Euro;
• agli impianti iscritti in posizione utile nei registri, non decaduti.
Inoltre le richieste di incentivo inviate al GSE successivamente al predetto termine, o avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal portale informatico predisposto allo scopo saranno ritenute improcedibili ai fini dell’ammissione agli incentivi.


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