OPERE EDILIZIE – E’ RISTRUTTURAZIONE SE GLI INTERVENTI, COMPORTANDO MODIFICHE SOLO INTERNE, LASCIANO INALTERATI MURI PERIMETRALI, STRUTTURE ORIZZONTALI E COPERTURA
OPERE EDILIZIE – E’ RISTRUTTURAZIONE SE GLI INTERVENTI, COMPORTANDO MODIFICHE SOLO INTERNE, LASCIANO INALTERATI MURI PERIMETRALI, STRUTTURE ORIZZONTALI E COPERTURA
(Consiglio di Stato, Sezione IV^ , Sentenza del 12 febbraio 2013, n. 844)
omissis
In base ai consolidati principi giurisprudenziali (così, Consiglio Stato, sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6464), costituiscono ristrutturazione urbanistica sia la trasformazione degli organismi edilizi con un insieme sistematico di opere che possono portare anche ad un organismo in tutto od in parte diverso dal precedente, sempre che detti interventi riguardino solo alcuni elementi dell’edificio (ripristino o sostituzione di alcuni elementi costituitivi dell’edificio; eliminazione, modifica e inserimento di nuovi elementi o nuovi impianti), sia la demolizione e ricostruzione, sempre che ciò avvenga con la stessa volumetria e sagoma. Laddove invece vi sia un mutamento della sagoma, debbono ravvisarsi gli estremi della nuova costruzione (nel senso che la modifica di altezza e sagoma anche ai fini delle distanze determinano nuova opera e non ristrutturazione, si veda anche Consiglio Stato, sez. V, 21 febbraio 1994,n. 112). Nell’ambito delle opere edilizie (così, tra tante, Cassazione civile sez. un., 19 ottobre 2011,n. 21578), la semplice ristrutturazione si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano (e, all’esito degli stessi, rimangano inalterate) le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura. E’ ravvisabile la ricostruzione allorché dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e !intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, né delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro. Nel vicenda esaminata con la sentenza in esame il Consiglio di Stato, applicando i principi sopra riportati, ha ritenuto che nella specie non siano ravvisabili neanche gli estremi della c.d. ricostruzione (dal primo giudice invece riscontrata e definita nella sottospecie di c.d. sostituzione edilizia) e, pertanto, non possa che ritenersi che, a causa dell’evidente e ammesso mutamento di natura del numero degli edifici e del mutamento di sagoma, si rientri nella ipotesi della nuova costruzione.
omissis
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