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01.02.2013 - tributi

NUOVE REGOLE NELL’EMISSIONE DELLE FATTURE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2013

Al fine di recepire il contenuto della direttiva 2010/45/UE, la Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) introduce numerose novità in materia di fatturazione, applicabili alle operazioni effettuate a partire dall’1/1/2013.

Si riassumono le principali novità che possono interessare il settore edile.
In fattura diventa obbligatorio indicare il numero di partita IVA del cliente nazionale (che in precedenza veniva generalmente indicato solo ai fini commerciali, pur non essendovi un obbligo di legge);  il numero di partita IVA attribuito da un altro Stato UE, nel caso in cui il cliente sia stabilito in un altro Stato membro della UE; il codice fiscale del cliente nazionale, se non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Un’altra novità riguarda l’indicazione del numero progressivo della fattura che la identifichi in modo univoco.
Rispetto alla disciplina vigente fino a tutto il 2012, la norma non fa più riferimento alla numerazione progressiva per anno solare. Sembrerebbe, tuttavia, che la fattura possa ritenersi univoca anche se viene identificata in ragione dell’anno di emissione.
In determinati casi la fattura emessa deve contenere una specifica annotazione. In particolare  per le operazioni esenti deve essere riportata la dicitura “operazione esente”.
Le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi per operazioni in “reverse charge” (quali per esempio i contratti di subappalto nel settore edile o le cessioni di fabbricati) devono contenere l’annotazione “inversione contabile”.
Le autofatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in regime di “reverse charge” devono recare la dicitura “autofatturazione”.
La possibilità di emettere un’unica fattura per le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto è estesa alle prestazioni di servizi. La fattura, recante il dettaglio delle operazioni poste in essere, deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.
Le nuove disposizioni definiscono le caratteristiche che deve possedere la fattura in formato elettronico e le condizioni per la sua emissione:
– la fattura elettronica è equiparata alla fattura cartacea;
– il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario;
– la fattura elettronica si considera emessa al momento della trasmissione o della messa a disposizione del cessionario o committente;
– il soggetto passivo ha l’obbligo di garantire l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione;
– l’autenticità dell’origine e dell’integrità del contenuto, oltre che dall’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente e dai sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione elettronica dei dati, può essere garantita da sistemi di controllo di gestione in grado di assicurare un collegamento affidabile tra la fattura elettronica e l’operazione ad essa riferibile.
Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica. Le fatture cartacee e le fatture create in modo elettronico possono essere conservate elettronicamente.

 


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