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Servizio Sindacale - referenti: dott. Alessandro Scalvi - dott. Marco Tenca
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01.02.2013 - lavoro

MINISTERO DELL’INTERNO – EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARE – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN MANCANZA DELL’INVIO DELLA DOMANDA – CIRCOLARE N. 7529/2012

Si informa che il Ministero dell’Interno ha diramato la circolare n. 7529 del 4 dicembre 2012, inerente l’emersione di lavoratori stranieri irregolari prevista dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 109/12, alla luce di numerosi casi in cui risulta effettuato il pagamento del relativo contributo ma non l’invio della domanda.

Il Dicastero ha previsto, infatti, per tutti coloro che hanno versato entro il 15 ottobre scorso, attraverso il modello F24, il contributo forfetario di 1.000 euro richiesto per la procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare di cittadini stranieri, ma non hanno inoltrato la domanda correlata, la possibilità di ultimare la procedura on line.

Senza necessità di registrarsi, i soggetti interessati potranno perfezionare la regolarizzazione inviando l’istanza a partire dalle ore 8.00 dello scorso 10 dicembre 2012 fino al 31 gennaio 2013, per via telematica, utilizzando l’indirizzo web https://nullaostalavoro.interno.it.

Quali credenziali per l’invio della domanda dovranno indicarsi:

– per la mail utente: il codice fiscale/partita Iva del datore di lavoro riportato sul modello F24 utilizzato per pagare il contributo forfetario;

– per la password: il numero del documento identificativo del lavoratore presente sullo stesso modello.

La circolare evidenzia che nelle more della definizione della procedura di emersione, i lavoratori stranieri non possono essere assunti da altro datore di lavoro diverso da quello che ha presentato l’istanza.

Specifiche indicazioni operative sono, infine, fornite per le ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro:

– per causa di forza maggiore sopravvenuta (ad esempio per decesso della persona da assistere o, se si tratta di lavoro subordinato, per cessazione di azienda), prima della conclusione della procedura. In tal caso, al momento della convocazione, sarà possibile il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto o dell’azienda subentrante, anche modificando il rapporto di lavoro, altrimenti al lavoratore sarà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione;

– per volontà degli interessati. In tal caso, il datore dovrà comunque presentarsi presso lo Sportello Unico competente per formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, specificandone i motivi, e firmare il contratto di soggiorno ai fini dell’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa. I lavoratori interessati potranno richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. In caso di mancata presentazione del lavoratore straniero si procederà comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro;

– in caso di disconoscimento dell’istanza. In tal caso, il datore di lavoro dovrà effettuare la denuncia di furto di identità alle autorità competenti e presentarla allo Sportello Unico per la chiusura della procedura.

 


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