22.11.2013 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO – LEGGE N. 92/2012 – PROCEDURA OBBLIGATORIA DI CONCILIAZIONE PER LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – INTERPELLO 27/2013

MINISTERO DEL LAVORO – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO – LEGGE N. 92/2012 – PROCEDURA OBBLIGATORIA DI CONCILIAZIONE PER LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – INTERPELLO 27/2013

Si informa che il Ministero del Lavoro con risposta ad istanza di interpello n. 27 del 20 settembre 2013, che si riproduce in calce alla presente nota, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 7, Legge n. 604/66, così come modificata dall’art. 1, comma 40, Legge n. 92/12, relativa alla procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Al riguardo, il dicastero ha chiarito che nel caso in cui sussistano i requisiti dimensionali (nello stesso ambito comunale occupano più di 15 lavoratori, sebbene ciascuna unità produttiva non raggiunga tali limiti e, comunque, nei confronti di coloro che occupano più di 60 dipendenti su scala nazionale) ed il licenziamento sia per giustificato motivo oggettivo, l’art. 7 di cui sopra trova applicazione anche per le agenzie di somministrazione.
Non risultando disposizioni che consentano di ritenere esonerate le agenzie di somministrazione dalla disciplina in questione, pertanto, la procedura obbligatoria di conciliazione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il licenziamento venga effettuato da una agenzia di somministrazione nei confronti dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, sia che questi siano dipendenti diretti dell’agenzia che inviati in missione presso diverse imprese utilizzatrici dislocate nell’ambito del territorio nazionale.

Ministero del Lavoro

Roma, 20 settembre 2013

Interpello n. 27

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo – agenzie di somministrazione.
L’ASSOSOM ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 7, L. n. 604/1966, così come modificata dall’art. 1, comma 40, L. n. 92/2012, concernente la disciplina della procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
In particolare, l’istante chiede se la normativa sopra richiamata possa trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui il licenziamento in questione venga effettuato da una agenzia di somministrazione nei confronti sia dei propri dipendenti “diretti” che di quelli inviati in missione presso diverse imprese utilizzatrici aventi sedi dislocate nell’ambito del territorio nazionale.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro e della Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, si ricorda che il novellato art. 7, L. n. 604/1966 trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori che, in ciascuna sede, stabilimento, filiale o reparto occupano alle proprie dipendenze più di 15 unità o più di 5 se imprenditori agricoli. La disposizione si applica, inoltre, con riferimento ai datori di lavoro che nello stesso ambito comunale occupano più di 15 lavoratori, sebbene ciascuna unità produttiva non raggiunga tali limiti e, comunque, nei confronti di coloro che occupano più di 60 dipendenti su scala nazionale.
In proposito si ricorda, come già chiarito da questo Ministero con circ. n. 3/2013, la non computabilità di alcune tipologie contrattuali, ai fini del raggiungimento delle soglie dimensionali di cui sopra, tra le quali è possibile annoverare la categoria dei lavoratori somministrati non rientranti, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003, nell’organico dell’utilizzatore.
Ciò premesso, non risultano disposizioni che consentano di ritenere esonerate le agenzie di somministrazione dalla disciplina in questione.
L’art. 7 trova pertanto applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro che procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia una agenzia; ciò, evidentemente, qualora sussistano i requisiti dimensionali come sopra individuati e qualora trattasi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, realizzabile nei confronti dei dipendenti dell’agenzia assunti a tempo indeterminato, siano essi alle dirette dipendenze dell’agenzia o inviati in missione nell’ambito di un contratto di somministrazione.


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