22.11.2013 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO – D.LGS. 368/2001 – RAPPORTO DI LAVORO A TERMINE – INTERVALLI TEMPORALI TRA CONTRATTI – NOTA 31/2013

MINISTERO DEL LAVORO – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO – D.LGS. 368/2001 – RAPPORTO DI LAVORO A TERMINE – INTERVALLI TEMPORALI TRA CONTRATTI – NOTA 31/2013

Si informa che Il Ministero del Lavoro, con nota n. 31 del 4 ottobre 2013, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli intervalli di tempo tra un contratto a termine e un altro, di cui all’art. 5, co. 3 del D.Lgs. n. 368/2001.
In particolare, è stato chiarito che gli accordi c.d. di “flessibilizzazione”, intervenuti anche eventualmente al livello territoriale e precedenti alle modifiche apportate dal D.L. n. 76/2013, appaiono ad oggi superati.
Come noto, si tratta di accordi volti a ridurre a 20 e 30 giorni i suddetti intervalli di tempo, fissati in 60 e 90 giorni dalla Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) a seconda che il primo contratto a termine fosse di durata inferiore o superiore a sei mesi e che ora, a seguito del recente intervento normativo, sono stati ridotti “in via ordinaria” in uno spazio temporale tra i due contratti di 10 e 20 giorni.
L’attuale quadro normativo, quindi, supera tali interventi di flessibilizzazione, posti in essere precedentemente e legati a minimi di durata legale per l’interruzione tra un contratto a termine e un altro, in quanto superiori agli attuali periodi normativamente previsti.

Ministero del Lavoro

Roma, 4 ottobre 2013

Nota n. 31

Oggetto: Contratto a tempo determinato – intervalli temporali.
Sono pervenuti a questo Ministero una serie di quesiti in ordine ai profili interpretativi della di posizione di cui all’articolo 7 comma l lettera c) del D.L. 76/2013 convertito dalla Legge 99/2013 sostitutivo dell’articolo 5. comma 3, del D.Lgs. 368/2001 in materia di intervalli temporali fra due contratti a termine.
Più specificatamente si chiede se gli accordi stipulati da parte della contrattazione collettiva anche aziendale che avevano rido Ilo la durata degli intervalli a 20 e 30 giorni in deroga alla precedente formulazione del predetto articolo 5 comma 3 che prevedeva una durata”ordinaria” di 60 giorni dei citati intervalli – conservino ancora la loro efficacia siano . stati superati dal nuovo dettato normativo.
Al riguardo si precisa che i predetti accordi vanno necessariamente contestualizzati nel quadro normativo previgente. che aveva allungato notevolmente la durata degli intervalli fra due contratti a termine e sono intervenuti a “flessibilizzare” la disciplina al momento vigente entro i limiti legali consentiti e cioè di 20 e 30 giorni in relazione alla durata infrasemestrale o ultrasemestrale dei relativi contratti.
Appare però evidente che tale regolamentazione contrattuale. allora di miglior favore, appare oggi superata a seguito del più recente intervento normativo che ha ridotto “in via ordinaria” lo spazio temporale tra due contratti a 10 e 20 giorni , superando – e in qualche modo “vanificando” gli interventi di flessibilizzazione già posti in essere ed inevitabilmente legati a minimi di durata legale dell’interruzione (20 e 30 giorni) superiori agli attuali periodi normativamente previsti.
Quanto invece agli accordi collettivi stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 76/2013 convertito dalla Legge 99/2013, questi ultimi potranno validamente prevedere una riduzione o addirittura un azzeramento dei predetti intervalli di 10 e 20 giorni nelle ipotesi definite dalla disciplina pattizia con effetti normativi” nei confronti di tutti i soggetti rientranti nel campo di applicazione dei citati accordi.
Resta ovviamente fermo che la contrattazione collettiva. nell’ambito della sua autonomia possa prevedere intervalli anche di maggior durata ma, , tante la valenza della previsione normativa in esame. Tali disposizioni non potrebbero che produrre effetti sul piano “obbligatorio” e quindi esclusivamente nei confronti delle parti stipulanti.


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