MINISTERO DEL LAVORO – LEGGE N. 92/2012 – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO NON A TEMPO INDETERMINATO – CONTRIBUTO ADDIZIONALE DELL’ 1,4%% – INTERPELLO N. 15/2013
Il Ministero del Lavoro ha precisato, con interpello n. 15 del 17 aprile 2013, che si pubblica in calce alla presente nota, che il contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui all’art. 2, comma 28 della L. n. 92/2012 c.d. “Riforma Fornero” risulta applicabile nei confronti dei datori di lavoro che assumono con contratto a termine ex D.Lgs. n. 368/2001, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, nonché mediante somministrazione di lavoro a termine.
Il chiarimento si è reso necessario stante la lettera della norma che fa riferimento, per l’attribuzione del contributo addizionale, ai contratti di lavoro subordinato “non a tempo indeterminato”.
Pur in assenza di espresse formule di esclusione si ritiene che l’esonero dal contributo addizionale in parola si riferisca anche a rapporti di lavoro con lavoratori assunti dalle liste di mobilità.
Si ricorda a tal proposito che per questa tipologia di lavoratori assunti a termine, per un periodo limitato nel tempo, vige un regime contributivo agevolato pari alla contribuzione degli apprendisti ai sensi della Legge 223/1991. La L. 92/2012 al comma 37 dell’art. 2, inoltre, si impegna a salvaguardare l’agevolazione prevista dalla stessa Legge 223/1991.
Infatti il comma 37 all’articolo 2 la c.d. “Riforma Fornero” indica che l’aliquota contributiva di cui al comma 36, di finanziamento dell’ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, per l’identificazione dell’aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti. Si desume quindi che per effetto del comma 37 art. 2 ex Legge n. 92/2012, lo speciale regime contributivo applicabile ai lavoratori assunti dalle liste di mobilità rimane estraneo alla normale contribuzione ASpI e, dunque, dato che non è presente la base (il contributo ASpI del 1,31% e della connessa aliquota dello 0,30 % appunto) venga anche meno l’applicabilità del contributo addizionale dell’1,4%.
Inoltre si evincerebbe che il contributo costituisce regola per tutti i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, con esclusione delle tipologie espressamente e tassativamente previste dalla norma al comma 29 del medesimo articolo:
– lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
– lavoratori assunti a termine per attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
– apprendisti;
– lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m..
Con riferimento alla somministrazione di lavoro, il Dicastero ha poi ricordato che, a fronte dell’innalzamento dell’aliquota per i rapporti a tempo determinato, la Legge Fornero ha però previsto, per le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, una riduzione dell’1,4% dell’aliquota del 4% da versare a favore dei fondi bilaterali, passando pertanto al 2,6% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti a tempo determinato per l’attività di somministrazione.
Ministero del Lavoro
Roma, 17 aprile 2013
interpello n. 15
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contributo addizionale ex art. 2, comma 28, L. n. 92/2012 – esclusioni.
L’Assosomm ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 28, L.n. 92/2012 afferente al contributo addizionale pari all’1,4 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, applicabile ai contratti di lavoro subordinato “non a tempo indeterminato”.
In particolare, l’istante chiede se la disciplina delle esclusioni dal versamento del predetto contributo previste dal comma 29, lett. b) del citato articolo 2, possa trovare applicazione anche con riferimento ai lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché ai lavoratori somministrati in mobilità assunti con contratto di lavoro a termine.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative e della Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Secondo l’art. 2, comma 28, della L. n. 92/2012 “ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali”.
Dalla lettura della disposizione, si evince dunque che il versamento del predetto contributo costituisce una “regola” per ogni tipologia contrattuale di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. La terminologia adoperata dal Legislatore non si riferisce pertanto al contratto a termine ex D.Lgs. n. 368/2001 ma a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro subordinato rispetto alla quale è individuata la data di cessazione del rapporto stesso.
Ne consegue che, salvo le tassative eccezioni di cui si dirà, il contributo risulta applicabile, ad esempio, nei confronti dei datori di lavoro che assumono con contratto a termine ex D.Lgs. n. 368/2001, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, nonché mediante somministrazione di lavoro a termine.
Peraltro, in quest’ultima ipotesi, va altresì evidenziato che l’art. 2, comma 39, della L. n. 92/2012 prevede, a partire dal 2014, per le agenzie autorizzate allo svolgimento dell’attività di somministrazione di lavoro, una riduzione pari all’1,4% dell’aliquota contributiva da versare ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, passando dal 4% al 2,6% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l’esercizio dell’attività di somministrazione. La previsione di tale riduzione sembra pertanto porsi a “compensazione” del nuovo onere previsto dall’art. 2, comma 28, della L. n. 92/2012.
Il comma 29 del medesimo art. 2 contempla, come anticipato, solo alcune tassative eccezioni che esentano i datori di lavoro dal versamento del contributo in argomento.
Si tratta, nello specifico, di:
a) lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni. Al riguardo va tuttavia specificato che tale eccezione riguarda evidentemente i datori di lavoro “pubblici” e pertanto non risulta applicabile nelle ipotesi di somministrazione di lavoro nei confronti delle PP.AA., da intendersi quali mere utilizzatrici della prestazione di lavoro.
Ciò premesso, si ritiene che anche nell’ambito della somministrazione a termine sia dovuto il contributo in questione, salvo che il lavoratore somministrato non rientri nelle eccezioni sopra indicate. Ciò vale, come richiesto con successiva nota dall’interpellante, anche in caso di lavoratori in mobilità somministrati a tempo determinato.
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