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01.02.2013 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – LEGGE N. 68/99 – COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – ASSUNZIONE DIRETTA LAVORATORI DISABILI – LEGGE N. 92/12 – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO – PROSPETTO DISABILI – NUOVI STANDARD INFORMATICI DI COMUNICAZIONE – NOTA 17699/2012

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 17699 del 12 dicembre 2012, che si pubblica in calce alla presente, ha comunicato la pubblicazione su www.cliclavoro.gov.it dei nuovi standard del sistema informatico relativamente al Prospetto Informativo sui disabili e alle regole d’uso che entreranno in vigore a partire dal 10 gennaio 2013 alle ore 19.00.

Tali modifiche si sono rese necessarie all’indomani delle novità introdotte dalla Riforma del mercato del Lavoro (c.d. “Riforma Fornero”) circa i criteri di computo della quota di riserva e le esclusioni di settore da effettuare ai fini della compilazione del prospetto, che deve, comunque, far riferimento all’organico relativo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione.

La L. n. 92/2012, all’art. 4, co. 27 e s.m. ha nuovamente indicato, apportando le modifiche al D.Lgs. n. 68/99, i soggetti che devono essere computati nella quota di riserva, ovvero i lavoratori subordinati, individuando le specifiche riferite ad alcune tipologie contrattuali.

Non vanno, infatti, inseriti i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.

La Riforma, nel ribadire l’esclusione dalla base di computo del personale di cantiere, ha aggiunto anche il personale operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.

 

La scadenza per l’invio del prospetto informativo è stata prorogata al 15 febbraio 2013.

 

Ministero del Lavoro

 

Roma, 12 dicembre 2012

 

Nota n. 17699

 

Oggetto: Decreto Direttoriale n. 195 del 2 agosto 2012. Prospetto informativo ai sensi dell’articolo 9, comma 6 della legge 12 marzo 1968, così come sostituito dall’articolo 40 comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Nota operativa

Premessa

Con il Decreto Direttoriale n. 195 del 2 agosto 20125000 stati aggiornati gli standard del Sistema Informatico relativamente al Prospetto Informativo e i medesimi, come di consueto, sono stati pubblicati su www.clicavoro.gov.it, unitamente alle relative regole d’uso contenenti le disposizioni cui i servizi competenti, i soggetti obbligati e i soggetti abilitati devono attenersi per utilizzare il sistema in modo corretto.

Tali standard, come indicato nel decreto citato, entreranno in vigore li 10 gennaio 2013 alle ore 19.00 e, a partire da tale data i sistemi informatici delIe regioni, ivi compreso quello sussidiario messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, saranno in grado di ricevere le comunicazioni dei datori di lavoro obbligati.

Gli aggiornamenti rispondono in massima parte all’esigenza di adeguare i sistemi informatici alle disposizioni contenute nella legge 28 giugno 2012, n. 92 e tengono conto di quanto stabilito nel corso delle riunioni del Tavolo Tecnico SIL tenutesi nel corso del 2012.

Nei paragrafi che seguono, si illustrano, in via esemplificativa, le novità più salienti introdotte dal decreto direttoriale n. 195 sopra citato, rimandando al documento “Modelli e regole” -versione gennaio 2013”allegato alla presente nota operativa, per una lettura completa delle informazioni da comunicare, oltre ad alcuni dizionari tecnologici modificati coerentemente con quanto avvenuto nel sistema informatico del lavoro in generale, i cui standard entreranno in vigore contestualmente iI 10 gennaio 2013 a seguito dell’emanazione del Decreto Direttoriale n. 235 del 5 ottobre 2012.

Legge 28 giugno 2012, n. 92

Con riferimento alla legge 12 marzo 1999, 0.68 le novità più salienti riguardano i criteri di computo della quota di riserva e le esclusioni di settore da effettuare ai fini dell’invio del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro obbligati.

la norma non fissa un preciso momento per il calcolo dell’organico; tuttavia, dato che la redazione del prospetto informativo di cui alla legge 68/99 concerne l’organico al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione si ritiene che tale data costituisca il termine di riferimento.

Criteri di computo

L’art. 4, comma 27, lettera a) della legge 92/2012, così come modificata dall’art. 46 bis, comma 1, lett I), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L 7 agosto 2012, n. 134, apportando modificazioni all’art. 4, comma l, primo periodo, della Legge 68/99 dispone che “all’art, 4, comma 1, il primo periodo è così sostituito: Agli effetti della determinazione del numero di soggetti•disabili da assumere sono computati dI norma .tra I dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di Inserimento, i lavoratori con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i Iavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo, comma 4 bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le•ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore”,

Stante il principio generale contenuto nella norma,in base al quale agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, la norma elenca una serie di soggetti che, viceversa, non devono essere computati nell’organico aziendale.

Relativamente ad alcuni di tali soggetti non computabili rendono necessari alcuni chiarimenti.

Ai fini della computabilità o meno dei lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro deve fare riferimento all’arco temporale del periodo•di. attività previsto dal contratto di lavoro stipulato con ciascun lavoratore.

L’individuazione della figura del dirigente da non computare agIi effetti della determinazione de! numero dì soggetti disabili da assumere, deve avvenire sulla base del contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro.

Relativamente. alla non computabilità dei lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore si precisa che tali soggetti non sono computati a norma dell’art. 4, comma 27, lettera a) della legge 92/2012 dall’agenzia che li somministra e, per effetto dell’art. 22, comma 5, del decreto legislativo 276/2003 il soggetto somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore.

Il datore di lavoro non computa nell’organico i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività.

Inoltre, per effetto di specifiche disposizioni di legge, tra i soggetti non computabili sono da ricomprendere gli apprendisti (articolo 7, comma 3, D.Lgs. 14-9-2011 n. 167), i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (articolo 3, comma 10/ D.L.30 ottobre 1984; n.726) i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (articolo 20 comma 4 legge 23 luglio 1991, n.223).

Ai fini del computo, i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale sono considerati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.

Esclusioni

Il medesimo articolo 41 comma 27, lettera b) della legge 92/2012 interviene inoltre sull’articolo 5, comma 2. della legge 68/99 inserendo il seguente periodo: “Indipendentemente dall’inquadramento previdenziale del lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere”.

Pertanto, tra il personale di cantiere è ricompreso anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori.

Inoltre, l’esclusione riguarda anche i lavoratori di sottosuolo e quelli adibiti a movimentazione e trasporto dei minerali, in base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 12-quater del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in L il 26 febbraio 2011, n. 10.

Compensazioni territoriali nella pubblica amministrazione

La compensazione automatica non è prevista per i datori di lavoro pubblici. Infatti, il comma 8- ter dell’art.5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede che la compensazione deve essere autorizzata. In questo caso, come già precisato nella circolare ministeriale n. 27 del ottobre 2011, le modalità son individuate dal Dipartimento per la Funzione Pubblica.

Termini e modalità per la presentazione del prospetto

Le novità introdotte dalla normativa nel 2012 in materia collocamento mirato e in materia di nuovi standard tecnici derivanti dall’applicazione della riforma del mercato del lavoro, nei paragrafi precedenti solo accennati e per la cui lettura approfondita si rimanda al decreti direttoriali n. 195 e 235, rispettivamente del 2 agosto e 5 ottobre 2012, hanno modificato profondamente sia ì servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti sta, soprattutto, quelli dei datori di lavoro obbligati.

Per tali ragioni sì informa che i servizi informatici saranno disponibili a partire dal 10 gennaio 2013 e la scadenza per la presentazione del prospetto informativo è prorogata al 15 febbraio 2013.


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