MINISTERO DEL LAVORO – CONGEDO PER CURE PER I LAVORATORI INVALIDI, AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS. N. 119/2011 – TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA – INTERPELLO N. 10/2013
Con interpello n. 10/2013 dell’8 marzo 2013, il Ministero del Lavoro ha espresso l’avviso che:
– l’indennità prevista, dall’art. 7 del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, a favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, durante il periodo di fruizione del congedo per cure, deve essere posta a carico del datore di lavoro e non dell’Inps;
– nei casi di fruizione frazionata dei suddetti permessi, le giornate di assenza dal lavoro possono essere considerate come unico episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.
In merito alla prima problematica, il menzionato Ministero osserva che la disposizione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011, ai sensi della quale l’indennità per congedo per cure deve essere calcolata “secondo il regime economico delle assenze per malattia”, afferisce esclusivamente al meccanismo del computo dell’indennità.
Quest’ultima, pertanto, continua ad essere sostenuta dal datore di lavoro, in linea con l’interpretazione fornita dallo stesso Ministero sotto la vigenza della disciplina dettata dalla precedente normativa (art. 26 della Legge 30 gennaio 1971, n. 118 e art. 10 del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509).
A sostegno dell’ipotesi interpretativa su esposta, il Ministero del Lavoro segnala inoltre che l’art. 23 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, nel delegare il Governo all’emanazione di quello che sarebbe poi stato il D.Lgs. n. 119/2011, aveva esplicitato l’esigenza di non gravare di ulteriori oneri il bilancio pubblico.
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