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24.06.2013 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – ASSUNZIONE DI LAVORATORI LICENZIATI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – IMPRESE ANCHE CON MENO DI 15 DIPENDENTI – BENEFICI – DECRETO DIRETTORIALE 19 APRILE 2013

Si informa che il Ministero del Lavoro con Decreto Direttoriale 19 aprile 2013, disponibile sul sito del Dicastero all’indirizzo www.lavoro.gov.it, prevede la concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che, nel corso dell’anno 2013, assumono lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese anche con meno di quindici dipendenti.
Si ricorda a tal fine che, per l’anno 2013, non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti. Non è stata inoltre prevista la copertura per il finanziamento delle connesse misure incentivanti e, quindi, per l’anno 2013, non è possibile fruire delle agevolazioni contributive di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223 (cfr. Not. n. 3/2013 e il punto 4.1 della circolare Inps n. 13 del 28 gennaio 2013).
Di seguito si evidenziano i principali contenuti di tale decreto, facendo riserva di tornare sull’argomento ad esito della pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, al momento non ancora avvenuta, e delle istruzioni operative che verranno fornite dall’INPS al riguardo.

Assunzioni per le quali viene riconosciuto il beneficio (art. 1, commi 1, 2 e 5)
Nel limite complessivo di spesa di venti milioni di euro, il beneficio viene concesso ai datori di lavoro privati (esclusi i datori di lavoro domestico) che, nel corso del 2013, assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Per usufruire del beneficio, il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto, anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale.
Importo del beneficio (art. 1, comma 3) – Il beneficio è quantificato in:
– € 190,00 mensili per dodici mesi, per i lavoratori a tempo indeterminato;
– € 190,00 mensili per sei mesi, per i lavoratori a tempo determinato.
Nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale, il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l’orario di lavoro previsto e l’orario normale di lavoro.
Secondo l’art. 3 del decreto, gli incentivi possono essere fruiti nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, concernente l’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).

Modalità procedurali (articoli 2 e 4)
In proposito, il provvedimento in esame stabilisce che:
– al fine della fruizione del beneficio, i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare apposita istanza all’INPS, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata, con le modalità che saranno definite dall’INPS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
– dopo aver positivamente accertato i requisiti della istanza tramite le comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione, nonché mediante le dichiarazioni contributive dei datori di lavoro, l’Inps autorizza il beneficio:
– nei limiti delle risorse disponibili, sulla base della valutazione “ex ante” del costo legato ad ogni assunzione agevolata;
– secondo l’ordine cronologico di presentazione della istanza telematica, che non può precedere la decorrenza della assunzione;
– a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.


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