MINISTERO DEL LAVORO – ASSUNZIONE DI EX DIPENDENTE – AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE EX ALL’ART. 8, CO.9 DELLA LEGGE N. 407/1990 – INTERPELLO N. 9/2013
Con interpello n. 9 dell’8 marzo 2013, il Ministero del Lavoro ha precisato che le agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 9, della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, si applicano anche in relazione all’assunzione di un ex dipendente licenziato per riduzione del personale, laddove il lavoratore abbia maturato un nuovo periodo di ventiquattro mesi di disoccupazione.
In primo luogo, il Ministero del Lavoro sottolinea che i benefici contributivi di cui al citato art. 8, comma 9 (riduzione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo di trentasei mesi, ovvero esenzione totale, per uguale periodo, di tali contributi, nei casi in cui le assunzioni siano effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno o da imprese artigiane), si applicano nel caso in cui l’azienda assuma lavoratori con contratto a tempo indeterminato (anche in part-time), nel rispetto dei seguenti requisiti:
– si deve trattare di assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo parimenti di ventiquattro mesi;
– le assunzioni non devono essere effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.
In merito a quest’ultima condizione, il Ministero rimarca che il periodo da considerare per la verifica di un’eventuale sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi va individuato nei sei mesi immediatamente precedenti l’assunzione, in analogia con quanto previsto in materia di riduzioni o sospensioni di personale dall’art. 15, comma 6, della Legge 9 aprile 1949, n. 264.
Il Ministero del Lavoro ricorda altresì che la Legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto dei principi generali applicabili agli incentivi per le assunzioni, compresi quelli contemplati dall’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990.
In particolare, l’art. 4 stabilisce che:
gli incentivi non spettano con riferimento ai lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo (in caso di somministrazione questa condizione si applica anche all’utilizzatore);
ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata:
– si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività lavorativa in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;
– non si cumulano invece le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti dei diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che fra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Tutto ciò premesso, con riguardo all’ipotesi di assunzione di un ex dipendente licenziato per riduzione di personale, il Ministero ritiene che, se in capo al medesimo lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, nessuna preclusione può applicarsi al riconoscimento per intero del beneficio.
Pertanto, se il lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di ventiquattro mesi di disoccupazione, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge, non può ostare al riconoscimento del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto ai sensi dell’art. 8, comma 9, Legge n. 407/1990, fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato.
In questo caso, l’agevolazione contributiva deve essere quindi riconosciuta per intero e non va, invece, contratta cumulando i periodi agevolati precedenti.
L’interpello di cui trattasi si pronuncia inoltre sulla possibilità, per il datore di lavoro, di usufruire delle agevolazioni in oggetto nel caso in cui assuma nuovamente, dopo alcuni mesi, un lavoratore part-time a venti ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva già beneficiato delle medesime agevolazioni.
In proposito, il Ministero esprime l’avviso che, per le situazioni verificatesi prima dell’entrata in vigore della Legge n. 92/2012 (e cioè fino al 17 luglio 2012), il beneficio deve essere riconosciuto soltanto per il periodo residuo rispetto al limite massimo di fruizione dei trentasei mesi.
A decorrere dal 18 luglio 2012, in conseguenza delle modifiche restrittive introdotte dalla Legge n. 92/2012 alla disciplina sulla conservazione dello stato di disoccupazione, questa fattispecie non risulta più configurabile.
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