LL.PP. – LA MANCANZA DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DELL’ART. 38 DEL CODICE NON DEVE ESSERE SEGNALATA ALL’AUTORITÀ
(Consiglio di Stato, Sezione V, 11 gennaio 2012 n. 80)
1.- Posto che in tema di casellario informatico relativo agli appalti pubblici l’attività di inserimento dei dati da parte dell’Autorità di vigilanza deve ritenersi meramente esecutiva, senza che residui alla stessa alcuna valutazione sui contenuti sostanziali l’Impresa partecipante alla gara è titolare di un autonomo interesse ad impugnare il provvedimento di segnalazione ove questo non si basi sul disciplinare di gara ma sulla asserita violazione di norme di legge.
2.- La mancanza del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara d’appalto sanzionati con l’esclusione, l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sono riferibili soltanto alla mancanza dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dall’art. 48 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 ma non alla mancanza dei requisiti di carattere generale richiesti ai fini della partecipazione alla gara (art. 38 stesso D.L.vo).
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