28.03.2013 - urbanistica

L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO È VIETATO VICINO ALLE RISERVE NATURALI

L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO E’ VIETATO VICINO ALLE RISERVE NATURALI
(CdS n. 176 del 15/01/2013)

La Sentenza del Consiglio di Stato n. 176 del 15/01/2013 stabilisce il divieto la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella fascia di protezione di una riserva naturale; sono irrilevanti sia lo scarso impatto ambientale del progetto sia il favore della Ue e della Corte Costituzionale per le energie rinnovabili.
Nel caso in esame il Tar aveva rigettato il ricorso di una società cui era stata negata dal Comune l’autorizzazione alla realizzazione di un parco fotovoltaico in un’area attigua ad una riserva naturale. La società sosteneva che la zona dove intendeva realizzare l’impianto fotovoltaico era incolta e che dalla sua installazione si sarebbero ottenuti dei benefici sia ambientali che economici. La gerarchia di valori costituzionalmente delineata prevede la prevalenza dell’interesse ambientale rispetto a quello economico e, pertanto, il Tar ritiene che l’autorizzazione vada negata in quanto la realizzazione dell’impianto avrebbe arrecato danni all’ambiente.
Il consiglio di stato ho confermato tali considerazioni consolidando «la riferita prevalenza riconosciuta in sede comunitaria e dalla Corte Costituzionale in via generale all’interesse alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili e la concreta influenza dell’impianto sull’ambiente circostante sono nel caso di specie irrilevanti. Infatti è stata prevista la realizzazione di esso impianto nell’area di protezione esterna di una Riserva naturale, cioè in un luogo ove è stata già effettuata la valutazione circa la preminenza dell’interesse alla salvaguardia dell’ambiente rispetto ad altri interessi, come quello alla gestione delle fonti di energia rinnovabile, che è insuscettibile di deroga anche in relazione all’eventuale modesto effettivo impatto ambientale delle opere di cui è prevista la realizzazione».


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