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04.01.2013 - lavori pubblici

LEGGE 221/2012 – GLI ONERI DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA VENGONO PAGATI DALL’AGGIUDICATARIO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 è stato pubblicata la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (c.d. Decreto crescita 2).
Nell’ambito di tale provvedimento, si segnala una novità rilevante per le imprese che partecipano agli appalti pubblici.
In sede di conversione del decreto legge, è stato introdotta una disposizione, all’art. 34 comma 35 della Legge in parola, in base alla quale, per i bandi di gara e gli avvisi pubblicati dal 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione degli stessi, ai sensi degli artt. 66, comma 7 e 122, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 163/2006, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Si tratta di una disposizione fortemente iniqua, poiché si intende tramite la stessa, in un momento di pressante scarsità di risorse per le pubbliche amministrazioni, scaricare sulle imprese il costo di adempimenti che, tuttavia, afferiscono tipicamente allo svolgimento delle funzioni pubblicistiche, quali la pubblicità dei bandi. Non sembra infatti corretto rimettere agli operatori economici costi ulteriori che non competono alla propria attività di impresa, peraltro in un momento in cui anche il settore economico sta vivendo una situazione di drammatica sofferenza. Sarebbe stato pertanto opportuno evitare di inserire disposizioni che alterano, nei rapporti tra imprese e amministrazioni, l’equilibrio dei reciproci ruoli e delle rispettive competenze, e ciò non fosse anche soltanto in funzione della situazione emergenziale che il Paese sta vivendo.
Tuttavia, la norma è operativa per i bandi ed gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2013.
Nel dettaglio, i bandi di gara e gli avvisi devono rispettare diversificati obblighi di pubblicità a seconda dell’importo dell’appalto, che li identifica facenti parte dell’ambito locale, nazionale o comunitario/sovranazionale, secondo le disposizioni degli articoli 66, comma 7 e 122, comma 5 del D.Lgs. 163/2006.
L’ambito locale riguarda gli appalti di lavori fino a 500.000 euro e prevede la pubblicazione del bando e dell’avviso di gara all’Albo Pretorio del comune ove si eseguono i lavori e all’Albo della stazione appaltante.
L’ambito nazionale riguarda gli appalti di lavori di importo tra i 500.000 euro e i 5.000.000 di euro e prevede la pubblicazione dei bandi e degli avvisi:

– all’Albo Pretorio del comune ove si eseguono i lavori;
– all’Albo della stazione appaltante:
– sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale- relativa ai contratti pubblici:
– sul “profilo di committente” della stazione appaltante;
– sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio, non oltre 2 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta;
– per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’ambito comunitario o sovranazionale riguarda gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria dei 5.000.000 di euro. Gli adempimenti per la pubblicità sono quasi identici a quelli previsti per l’ambito nazionale, con l’aggiunta della pubblicazione anche sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.
In questo ambito, le stazioni appaltanti rendono noto mediante un avviso di preinformazione, pubblicato dalla Commissione della Comunità Europea o sul proprio profilo di committente, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare.
Le stazioni appaltanti dovranno portare a conoscenza dell’impresa il costo sostenuto per la pubblicità riportandolo o direttamente nel testo del bando di gara o dell’avviso oppure tra i documenti di gara visionabili prima di formulare l’offerta, affinché l’impresa tenga conto anche dell’esborso conseguente all’aggiudicazione. 


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