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24.06.2013 - lavori pubblici

L’EFFICACIA DEL DURC NON E’ LIMITATA AL SINGOLO APPALTO


Sono illegittime le circolari INPS, INAIL e del
Ministero del Lavoro che limitano l’utilizzo del DURC alle specifiche gare di appalto per le quali il documento viene emesso. In questi termini si è espresso il Consiglio di Stato con l’Ordinanza del 23/04/2013, n. 1465. Questa la conclusione cui sono pervenuti i giudici di Palazzo Spada.
Per quanto riguarda la verifica dei requisiti di regolarità contributiva nella fase successiva all’aggiudicazione della gara, infatti, il Consiglio di Stato specifica che: «alla contestata efficacia probatoria della documentazione, non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto, mentre disposizioni contenute in circolari (come, ad esempio, nella circolare INAIL 5 febbraio 2008, n. 7; ma si veda anche la circolare del Ministero del lavoro 8 ottobre 2010, n. 35, e la circolare INPS 17 novembre 2010, n. 145), invocate dall’appellante, non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem».

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2413 del 2013,
. . . .  omissis . . .
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III QUA n. 01416/2013, resa tra le parti,
. . . . omissis . . . .
– osservato in via preliminare . . . .
– rilevato comunque, . . . . .
– considerato in particolare, quanto alla contestata efficacia probatoria di tale documentazione, che non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto, mentre disposizioni contenute in circolari (come, ad esempio, nella circolare INAIL 5 febbraio 2008, n. 7; ma si veda anche la circolare del Ministero del lavoro 8 ottobre 2010, n. 35, e la circolare INPS 17 novembre 2010, n. 145), invocate dall’appellante, non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem (cfr., sul punto, Cons. St., sez. VI, 18.12.2012, n. 6487);
– rilevato, inoltre, che non sussistono nemmeno, sulla base della documentazione in atti, elementi tali da far ritenere il mutamento soggettivo dell’a.t.i. aggiudicataria dell’appalto in riferimento alle quote di riparto;
– ritenuto, infine, che la novità e la complessità delle questioni trattate impongono la totale compensazione delle spese inerenti alla presente fase cautelare tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello (Ricorso numero: 2413/2013).


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