LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO – RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2013 AGLI EFFETTI CONTRIBUTIVI E FISCALI – CIRCOLARE N. 17/2013
Con Decreto Interministeriale del 7 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 dicembre 2012, sono state individuate le retribuzioni convenzionali a valere per l’anno 2013 per i lavoratori italiani impiegati all’estero, come previsto dall’art. 4 della Legge 398/87.
Le predette retribuzioni costituiscono l’importo base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per i lavoratori italiani impiegati all’estero in Paesi con i quali non sono in vigore accordi in materia di sicurezza sociale e per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente dei citati lavoratori. Le predette retribuzioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2013 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2013 e nel caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimento da o per l’estero nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.
Il decreto prevede delle retribuzioni specifiche per l’industria edile. Nella classificazione sono state riportate le qualifiche previste dal CCNL Edilizia operando una omogeneizzazione nell’inquadramento all’estero ed in Italia del dipendente e risolvendo i dubbi interpretativi legati all’individuazione della qualifica di riferimento e, conseguentemente, della base imponibile previdenziale e fiscale.
Per i quadri ed i dirigenti la retribuzione convenzionale è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, come risulta dalle tabelle di seguito pubblicate.
Si ricorda inoltre che l’Inps con il messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012 ha specificato che le disposizioni del Decreto-Legge n. 317/1987 si applicano non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e ai lavoratori extracomunitari, in possesso di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
Con circolare Inps n. 17 del 5 febbraio 2013, l’Istituto ha recepito il Decreto in parola fornendo le istruzioni operative di interesse.
Circa tale materia, come noto, permane un contrasto interpretativo in ordine alla rilevanza delle retribuzioni convenzionali anche al fine della determinazione della base imponibile ai fini contributivi.
Infatti, mentre è pacifico che il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti fiscalmente residenti in Italia, che nell’arco di 12 mesi, anche a cavallo di due anni solari, soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali, definite annualmente con decreto interministeriale (per l’anno 2013 si tratta del citato decreto 7 dicembre 2012).
Invece, è controverso se ai fini dell’imponibile contributivo si debba far riferimento a tali retribuzioni.
Infatti, il Ministero del Lavoro, con nota del 19 gennaio 2001, ha ritenuto che:
– in presenza dei requisiti sopra brevemente riportati, ai fini dell’assolvimento degli obblighi fiscali per i lavoratori italiani operanti all’estero varrebbero le retribuzioni convenzionali, definite annualmente con decreto interministeriale;
– ai fini degli obblighi contributivi, le retribuzioni da assumere a base di calcolo sarebbero differenti a seconda dello Stato estero in cui viene prestata l’attività lavorativa. In particolare:
a) in caso di Paesi Comunitari o con i quali l’Italia abbia concluso accordi di sicurezza sociale, l’obbligo contributivo dovrebbe essere assolto in base alle retribuzioni effettive, determinate secondo le regole comuni contenute nell’art. 12, L.n. 153/1969, e non su quelle convenzionali;
b) in presenza di convenzioni parziali, la base imponibile previdenziale dovrebbe essere determinata con riferimento alle retribuzioni effettive o convenzionali, rispettivamente per le forme assicurative contemplate o meno dalle convenzioni stesse;
c) in assenza degli accordi in parola, infine, a parere del Ministero, rileverebbero le retribuzioni convenzionali.
Pertanto, agli effetti operativi, rimane un profilo di incertezza per i soli lavoratori italiani operanti in Paesi Comunitari o in Paesi con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi di sicurezza sociale o convenzioni parziali.
In tali casi al fine dell’assolvimento degli adempimenti contributivi le imprese, anche sulla base della rilevanza economica della questione, potranno scegliere tra le seguenti due alternative:
– applicare anche in questi casi le retribuzioni convenzionali stabilite dal decreto 7 dicembre 2012;
– oppure adottare, in via prudenziale, la tesi del Ministero del Lavoro, e pertanto assumere quale base imponibile la retribuzione effettivamente erogata, facendo però espressa riserva di ripetizione della contribuzione indebitamente versata in caso di rettifica dello stesso orientamento.
Si segnala infine che l’Inps, con circolare n. 45/2007, nel dettare istruzioni per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali ha chiarito che la “retribuzione nazionale”, ai fini della individuazione della corrispondente retribuzione convenzionale, è costituita dal trattamento mensile che si ottiene dividendo per 12 il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti ai lavoratori per accordo tra le parti, e con esclusione dell’indennità estero.
Di seguito si pubblicano le tabelle contenute nel citato decreto interministeriale 7 dicembre 2012 (gli importi sono espressi in euro), segnalando peraltro che la circolare operativa dell’Inps è pubblicata, oltre che sui rispettivi siti istituzionali, anche sul sito del Collegio in calce alla presente nota.
Infine l’Istituto precisa che le aziende le quali, per il mese di gennaio 2013, hanno operato in difformità dalle disposizioni sopra sintetizzate, possono effettuare la regolarizzazione, senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro il 16 maggio 2013, attenendosi alle modalità illustrate alla lettera B) della circolare in esame.
Qualifica |
Retribuzione Convenzionale Mensile |
OPERAI | |
Operai | 1.880,85 |
Operai specializzati | 2.068,10 |
Operai 4 livello | 2.212,10 |
IMPIEGATI | |
Impiegati d’ordine | 2.212,10 |
Impiegati di concetto | 2.546,74 |
Impiegati direttivi di VI livello | 3.151,84 |
Impieg. direttivi di VII livello | 3.621,72 |
Qualifica |
Retribuzione Nazionale Mensile |
Retribuzione Convenzionale Mensile |
QUADRI | ||
Fascia | ||
I | fino a 3.879,20 | 3.879,20 |
II | da 3.879,21 a 4.179,37 | 4.179,37 |
III | da 4.179,38 a 4.479,53 | 4.479,53 |
IV | da 4.479,54 a 4.779,70 | 4.779,70 |
V | da 4.779,72 in poi | 5.079,84 |
DIRIGENTI | ||
Fascia | ||
I |
fino a 5.768,23 |
5.768,23 |
II |
da 5.768,24 a 6.830,29 |
6.830,26 |
III |
da 6.830,27 a 7.892,26 |
7.892,26 |
IV |
da 7.892,27 a 8.954,26 |
8.954,26 |
V |
da 8.954,27 a 10.016,30 |
10.016,30 |
VI |
da 10.016,31 a 11.078,31 |
11.078,31 |
VII |
da 11.078,32 a 12.140,32 |
12.140,32 |
VIII |
da 12.140,33 a 13.202,34 |
13.202,34 |
IX |
da 13.202,35 a 14.264,36 |
14.264,36 |
X |
da 14.264,37 in poi |
15.326,30 |
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