LA DISCIPLINA RELATIVA AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E DEI LORO COMPONENTI NON TROVA APPLICAZIONE NEI RAPPORTI TRA I PRIVATI
LA DISCIPLINA RELATIVA AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E DEI LORO COMPONENTI NON TROVA APPLICAZIONE NEI RAPPORTI TRA I PRIVATI
(TAR Como, sentenza n.84/13)
Si pubblica di seguito una sentenza che consolida la retroattività della legge 7/7/2009 numero 88, nella quale è definito come la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione ,nei rapporti tra i privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, come invece invocato nel caso di specie.
In buona sostanza l’articolo 11. co. 5, della suddetta legge 88, come modificata dall’art. 15, comma 1, lett. c) legge 04/06/2010 numero 96, è una norma che, essendo di natura interpretativa, ha portata retroattiva e si applica quindi anche ai giudizi in corso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, II Sezione civile, in composizione monocratica in persona
del
. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con citazione da
A attore con gli Avv.ti
B convenuta con l’Avv.
FOGLIO DI PRECISAZIONE
DELLE CONCLUSIONI PER L’ATTORE
Voglia l’Ill.mo Tribunale, per tutti i motivi in fatto ed ìn diritto dí cui agli atti
COSI’ GIUDICARE NEL MERITO
In principalità
Accertare e dichiarare, cosi come esplicitato nella CTIP dell’Ing.
.. agli atti, la sussistenza di gravi vizi presenti nell’ abitazione dell’ attore in particolare in riferimento alla mancanza dei requisiti acustici passivi dell’ edificio, ex DPCM 1997 e L.R. Lombardia 13/2001 superanti la normale tollerabilità;
accertare e dichiarare l’impossibilità di intervenire per il risanamento acustico;
accertare in conseguenza il deprezzamento dell’ unità immobiliare dell’attore in ragione di non meno del 20% del suo valore;
e per gli effetti
Condannare la B come evidenziata al risarcimento di tutti i danni subiti dal A e conseguenti al diminuito valore economico dell’unità immobiliare de quo pari ad
.. o in quell’altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia; oltre interessi legali dal gennaio 2006 – data del rogito notarile di acquisto – sino all’effettivo soddisfo oltre ai danni biologico e morale da liquidarsi equitativamente anche in considerazione del silenzio opposto da B
In subordino
Nella denegata ipotesi in cui siano accertati i vizi di cui alla domanda di cui sopra, e gli stessi fossero emendabili, per l’effetto condannare la B a porre in essere tutte le opere remediali necessarie a sua cura e spese, incluso il risarcimento di tutti gli oneri ed i costi che l’attore e la sua famiglia dovessero subire.
In via istruttoria
Si chiede ammettersi ,CTU, a mezzo tecnico specializzato in acustica ambientale, diretta all’accertamento del rispetto dei requisiti acustici passivi dell’edificio de quo ed in carenza anche parziale degli stessi dica se sia possibile rimediarvi stabilendone gli importi o in ipotesi negativa dichiarare la quota percentuale del deprezzamento dell’immobile de quo.
Con ogni riserva di produzione e/o deduzione occorrenda.
In ogni caso
Spese, diritti ed onorari rifusi.
FOGLIO DI PRECISAZIONE
CONCLUSIONI
in favore dì B convenuta con l’avv. nella causa promossa da A – attore – con gli avv. ..
L’avvocato .. per la convenuta rilevato che la disciplina contenuta all’art. 11, comma 5 della legge n° 88/2009, come modificata dall’art. 15, comma 1, lettera c) della legge n° 96/2010, quest’ultima quale norma di interpretazione autentica di precedenti disposizioni di legge, impedisce la valutazione relativa ai requisiti previsti dal D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 e comunque in qualsiasi modo attinenti ai requisiti acustici passivi degli immobili compravenduti, chiede dichiararsi la irrilevanza giuridica e processuale della esperita Consulenza Tecnica d’Ufficio, e chiede che il Tribunale voglia rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.12.2008, A conveniva in giudizio la B affinché fosse accertata e dichiarata, così come esplicitato nella consulenza tecnica di parte dell’ingegner
allegata agli atti di causa, la sussistenza di gravi vizi presenti nell’abitazione dell’attore con particolare riferimento alla mancanza dei requisiti acustici passivi dell’edificio, ex DPCM 5.1.2.1997 e L. R. Lombardia n. 13/2001, superante la normale tollerabilità. Chiedeva altresì che fosse accertata e dichiarata l’impossibilità di intervenire per il risanamento acustico con conseguente deprezzamento della propria unità immobiliare in ragione di non meno del 20% del suo valore, con condanna della convenuta al risarcimento di tutti danni subiti, connessi al diminuito valore economico dell’immobile quantificati in euro ..
.. o in quell’altra somma, maggiore o minore, che fosse stata ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal gennaio 2006 sino al saldo, e oltre ai danni biologico e morale da liquidarsi in via equitativa, anche in considerazione del silenzio opposto da B.
In via subordinata, nel caso in cui non fossero stati accertati i vizi di cui sopra o gli stessi fossero stati comunque dichiarati emendabili, fosse comunque condannata la convenuta a porre in essere tutte le opere necessarie a rimediarli a sua cura e spese, incluso il risarcimento di tutti gli oneri e costi che l’attore e la sua famiglia avessero dovuto sostenere.
Si costituiva in giudizio B e chiedeva in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa l’Impresa Costruzioni C, costruttrice dell’unità immobiliare oggetto di causa, affinché garantisse e tenesse indenne la convenuta nel caso in cui fosse stata accolta la doman¬da dell’attore, anche parzialmente.
Nel merito chiedeva che fossero respinte tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto, in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione risposta, con riserva di successivo approfondimento e con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Nessuno si costituiva in giudizio per l’impresa Costruzioni C che veniva, pertanto, dichiarato contumace.
La causa, istruita con produzioni documentali e C.T.U., passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell’attore dev’essere respinta.
Nell’atto di citazione A sosteneva che il proprio appartamento acquistato da B fosse carente dei requisiti acustici previsti dal DPCM 5 dicembre 1997, come risultava dall’allegata consulenza di parte.
In corso di causa, peraltro, allorché era già stata conferita la consulenza d’ufficio, è stato modificato l’articolo 11 comma 5 della legge 7/7/2009 numero 88 dall’articolo 15, comma 1, lettera c) della L. 4 giugno 2010 numero 96 il quale ha così stabilito: in attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma I, l’articolo 3, colma I, lett. e), della L 26 ottobre 1995 n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione ,nei rapporti tra i privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronuncia giudiziale passata in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato.
L’articolo I del DPCM 5/12/1997, invocato in questa sede da parte attrice per fondare la propria domanda, così recita al comma uno: il presente decreto, in attuazione dell’articolo 3, collima 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995 numero 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore in¬terne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore.
È quindi evidente che a seguito della modifica intervenuta con l’articolo 15, comma 1, lettera e) L. 4 giugno 2010 n. 96, l’articolo tre, comma 1 lett e) della legge 26 ottobre 1995, numero 447 e il conseguente decreto di attuazione, ossia il DPCM 5/12/1997, di cui viene invocata l’applicazione di questa sede, non opera più e non trova applicazione con particolare riferimento ai rapporti tra privati e nei rapporti tra costruttori – venditori e acquirenti di alloggi, come invece invocato nel caso di specie.
La norma di cui all’articolo 5 L.n. 88/2009, come modificata dalla legge numero 96/2010 sopra menzionata, lascia fermi unicamente gli effetti derivanti dalle pronunce giudiziali già passate in giudicato.
Pertanto, essendo la presente causa nella fase istruttoria allorché è intervenuta la normativa in discorso, la stessa deve trovare applicazione nel presente giudizio, con la conseguenza che il DPCM 5/12/1997, in quanto non più operante, non può più essere invocato dall’attore a fondamento delle proprie pretese.
In buona sostanza la norma di cui all’articolo 11. co. 5, legge 7/7/2009 numero 88 come modificata l’art. 15, comma 1, lett. c) legge 4 giugno 2010 numero 96 è una norma che, essendo di natura interpretativa, ha portata retroattiva e si applica quindi anche ai giudizi in corso (vedi Cass., sez. 1,17.5.2012 numero 7792; Cass, sez. due sent, 19.6.2012 n. 10089; VI, Cass., sez. lav., 10/11/2010 n. 2287; Corte Cost., 3.9. 2011, n.257).
Non appare quindi condivisibile quanto sostenuto da parte attrice nel senso che la normativa in questione sarebbe applicabile unicamente gli edifici costruiti successivamente all’entrata in vigore della ridetta legge. Infatti, se così fosse, l’articolo 15 legge numero 96/2010 non avrebbe avuto senso di esistere in quanto fa salvi espressamente solo gli effetti delle sentenze passate in giudicato ciò che non può che significare che essa si applichi viceversa a tutti i giudizi in corso, necessariamente aventi ad oggetto abitazioni realizzate nel vigore della precedente disciplina.
Poiché, peraltro, la modifica legislativa sopra menzionata è entrata in vigore nel corso del presente giudizio le spese di lite devono essere compensate ai sensi dell’articolo 92 II comma c.p.c. per la sussistenza di giusti motivi.
Lo stesso deve dirsi con riferimento alle spese di C.T.U.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
1) rigetta la domanda di parte attrice per le ragioni indicate in parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U.
Così deciso in Corno, il 9.11.2012.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941