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24.06.2013 - lavoro

INPS – SVOLGIMENTO ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE – GESTIONE SEPARATA – ATTIVITA’ PREVALENTE – CIRCOLARE N. 78/2013

Si informa che circolare n. 78 del 14 maggio 2013, disponibile oltre che sul sito dell’Inps anche sul sito del Collegio in calce alla presente, l’Istituto ha fornito indicazioni in merito al regime contributivo applicabile nei confronti dei soggetti che esercitano contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporta l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ed una attività di natura imprenditoriale, compresa fra quelle iscrivibili alla Gestione dei commercianti o degli artigiani.

In via preliminare, la menzionata circolare ricorda che l’art. 1, comma 208, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce che i soggetti i quali esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Inps decidere sulla iscrizione del titolare nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente.

In sede di applicazione di tale norma, l’Istituto ha ritenuto che per attività autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, devono intendersi soltanto quelle che abbiano natura imprenditoriale, cioè definibili – ai sensi dell’art. 2195 del Codice civile – come attività economiche organizzate ed esercitate professionalmente dall’imprenditore, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi e soggette a registrazione.

Pertanto, l’applicazione del criterio della prevalenza è stata esclusa dall’Inps relativamente alle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale e che rientrano nell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.

Nelle ipotesi di contemporaneo esercizio di due attività, l’una di natura imprenditoriale e l’altra compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione separata, l’INPS ha quindi proceduto (in presenza dei rispettivi requisiti) alla imposizione contributiva nell’ambito di entrambe le Gestioni previdenziali interessate.

Sulla materia è poi intervenuto l’art. 12, comma 1, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 secondo il quale l’art. 1, comma 208, della Legge n. 662/1996, deve interpretarsi nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti Gestioni dell’Inps. Di conseguenza, restano esclusi dall’applicazione del richiamato art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla Gestione separata.

In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenze n. 17074 e 17076 dell’8 agosto 2011, hanno evidenziato che l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione alla Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di una attività d’impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti obbligo di iscrizione alla relativa Gestione assicurativa presso l’Inps, non fa scattare il criterio dell’attività prevalente.

Infatti – osserva l’Istituto – come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3839 del 9 marzo 2012, la regola secondo cui l’iscrizione deve essere effettuata presso l’unica Gestione nella quale si svolge l’attività prevalente è rimasta in vigore, ma riguarda soltanto gli iscritti alla Gestione Inps dei lavoratori autonomi, cioè artigiani, commercianti e coltivatori diretti (ad esempio i commercianti che svolgano anche attività di artigianato, o i coltivatori diretti che vendano i prodotti della coltivazione, ecc.).

La circolare in commento rimarca inoltre che la disposizione dettata dall’art. 12, comma 11, del Decreto-Legge n. 78/2010, è una norma di interpretazione autentica, con conseguente valenza retroattiva e, quindi, deve essere applicata a tutti i rapporti previdenziali attivi ed ai periodi contributivi che possono essere ancora recuperati entro i termini prescrizionali.

Sulla base delle considerazioni sopra sintetizzate, l’Inps segnala che laddove un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed una attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione dei commercianti o degli artigiani, per quest’ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore.

Ciò rilevato, l’Istituto invita le proprie Sedi periferiche a procedere – in sede di valutazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione di un soggetto alla Gestione dei commercianti o degli artigiani – ad una puntuale verifica della concreta fattispecie, allo scopo di garantire la legittimità del provvedimento ed evitare eventuali soccombenze dell’Istituto in giudizio.

In particolare, dall’istruttoria effettuata dalle Sedi dell’Inps dovranno emergere idonei elementi probatori in merito alla partecipazione al lavoro aziendale con i suddetti caratteri della personalità e della abitualità.

Al riguardo, la circolare in discorso fa presente, tra l’altro, che:

– sono soci lavoratori tutti coloro che svolgono una attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo effettivo raggiungimento attraverso il concorso della collaborazione prestata a favore della società dai collaboratori della medesima;

 per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l’espletamento di una attività esecutiva o materiale, ma anche di una attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, atteso che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto alla attività dell’impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;

– può essere considera abituale una attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni (come nel caso della gestione immobiliare), oppure una attività necessaria all’interno del processo aziendale, anche se non costituisce lo scopo aziendale (come quella di predisposizione della documentazione necessaria alla vendita). Allo stesso modo, può ritenersi abituale una attività di vendita di merce on-line, qualora venga effettuata con carattere di sistematicità e di reiterazione nel tempo;

– con Risoluzione n. 126/E del 16 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i connotati della abitualità, sistematicità e continuitàdella attività economica vanno intesi in senso non assoluto ma relativo. Pertanto, la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimento di un unico affare, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici.

Tenuto conto dei contrastanti indirizzi giurisprudenziali che hanno preceduto l’emanazione dell’art. 12, comma 11, del Decreto-Legge n. 78/2010, l’Inps ritiene che, nelle fattispecie in argomento, sussistano i presupposti previsti dall’art. 116, comma 15, lettera a), della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, quindi, dispone la riduzione alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili, relative ai casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi.

Tale riduzione – precisa l’Istituto – non è riferibile alle fattispecie già definite (cioè quelle coperte da giudicato, ovvero per le quali è stato eseguito un pagamento senza riserva di ripetizione), mentre può essere applicata, a richiesta del soggetto interessato, ai periodi contributivi la cui scadenza di versamento si colloca entro il 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Legge n. 78/2010).

Per i periodi successivi alla predetta data, le sanzioni vengono calcolate secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 116, comma 8, della Legge n. 388/2000.

 

Inps – Circolare n. 78/2013

 


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