INPS – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO – LEGGE N. 92/2012 – TUTELA DELLA MATERNITÀ – CONGEDO PARENTALE – VOUCHER PER ACQUISTO DI SERVIZI BABY – SITTING E CONTRIBUTO PER ASILI NIDO – CIRCOLARE N. 48/2013
Si informa che l’Inps, con la circolare n. 48 del 28 marzo 2013, ha fornito le istruzioni operative per richiedere il contributo economico previsto dalla Legge n. 92/2012 c.d. “Riforma Fornero” nell’ambito degli interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità.
Si rammenta che la L. n. 92/12, all’art. 4, comma 24, lettera b), ha introdotto, in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità, in alternativa al congedo parentale, un contributo economico pari a 300 euro mensili per l’acquisto di servizi di baby-sitting tramite voucher oppure per sostenere gli oneri dei servizi pubblici o privati accreditati per l’infanzia, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di 6 mesi.
La concessione di ale contributo comporta una proporzionale riduzione del congedo parentale.
Il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2012 ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo in questione, che dovrà essere richiesto dalla lavoratrice tramite domanda telematica all’Inps, a seguito della pubblicazione del relativo bando. L’Istituto, nei limiti della copertura finanziaria prevista, provvederà a redigere, tenendo conto dell’ISEE, una graduatoria delle lavoratrici ammesse al beneficio che sarà pubblicata sul sito www.inps.it entro 15 giorni dalla scadenza del bando.
L’Inps provvederà, quindi, ad avvisare il datore di lavoro della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del contributo.
La circolare in esame precisa, in particolare, che il beneficio è riconosciuto esclusivamente alle madri, anche adottive o affidatarie, lavoratrici dipendenti o iscritte alla gestione separata, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o per quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.
Nel caso in cui la madre sia genitore di più figli dovrà essere presentata una domanda per ogni figlio qualora sia gestante, in caso di gravidanza gemellare, potrà presentare domanda per ogni nascituro.
Il contributo economico viene erogato per un periodo massimo di 6 mesi (3 mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata) divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice. Parimenti, il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.
Voucher
Per il pagamento dei servizi di baby-sitting, l’Inps erogherà 300 euro in voucher (ex art. 72 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.), per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
I voucher sono unicamente cartacei e dovranno essere ritirati, in un’unica soluzione, o in parte, o con cadenza mensile, presso la sede Inps territorialmente competente, individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando.
Nell’ipotesi di più figli, dovrà indicarsi il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.
Prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby-sitting, la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, tramite i canali riportati nella circolare, indicando, oltre al codice fiscale personale e a quello della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa.
In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle stesse, dovrà essere effettuata, con le medesime modalità, una nuova comunicazione di variazione all’Inail/Inps.
E’ possibile richiedere la riemissione dei voucher ricevuti, in caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti, mentre non è possibile richiederne il rimborso in caso di mancato utilizzo.
Servizi pubblici o privati accreditati per l’infanzia
Il contributo per i servizi pubblici o privati accreditati per l’infanzia sarà erogato con pagamento diretto alla struttura prescelta, la quale dovrà documentare l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
L’erogazione del contributo si realizza solo se il servizio viene svolto da una struttura presente in un apposito elenco, formato annualmente, per la durata della sperimentazione, sulla base delle adesioni delle strutture scolastiche al bando specifico, e pubblicato sul sito dell’Inps per la consultazione da parte delle lavoratrici, ai fini dell’iscrizione preventiva alla domanda di ammissione al beneficio.
Rinuncia al beneficio
Dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria – chiarisce l’Inps – la lavoratrice può rinunciare al beneficio, esclusivamente on line.
Qualora la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora utilizzati potranno essere restituiti alla sede Inps competente, che provvederà al loro annullamento.
La restituzione dei voucher vale come manifestazione implicita di volontà di non voler fruire del beneficio per il numero di mesi corrispondenti all’importo dei voucher riconsegnati.
Poiché il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili, in caso di rinuncia, la lavoratrice dovrà comunque restituire voucher in misura pari a 300 euro o a multipli di 300 euro.
In mancanza della restituzione dei voucher, che si considereranno come fruiti, la rinuncia non avrà effetto e la lavoratrice non potrà chiedere i periodi di congedo parentale a cui aveva rinunciato per accedere al beneficio.
Ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice, l’avvenuta rinuncia al beneficio sarà comunicata dall’Inps al datore di lavoro (tramite PEC), indicando i periodi per i quali la rinuncia è stata esercitata.
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