17.12.2013 - lavoro

INPS – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO – LEGGE N. 92/2012 – RIDUZIONE DI PERSONALE – PRESTAZIONE IN FAVORE DEI LAVORATORI PROSSIMI AL PENSIONAMENTO – MESSAGGIO N. 17768/2013

INPS – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO – LEGGE N. 92/2012 – RIDUZIONE DI PERSONALE – PRESTAZIONE IN FAVORE DEI LAVORATORI PROSSIMI AL PENSIONAMENTO – MESSAGGIO N. 17768/2013

Si informa che l’Inps, con messaggio n. 17768 del 5 novembre 2013, ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito alla prestazione, prevista dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, a favore dei lavoratori prossimi al trattamento di pensione (cfr. Not. n. 8-9/2013)
A tal proposito si rammenta che con la circolare n. 119 del 1° agosto 2013 (cfr. Not. 8-9/2013), l’Istituto ha impartito istruzioni operative per l’accesso alla prestazione prevista dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, a favore dei lavoratori prossimi al trattamento di pensione, in presenza di accordo tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivarne l’esodo.
Lo stesso Istituto, con messaggio n. 12997 del 12 agosto 2013, aveva poi dato notizia della pubblicazione del modulo di richiesta di accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione in discorso, che i datori di lavoro devono presentare all’Istituto, unitamente all’accordo aziendale.
Tutto ciò premesso l’Inps con il messaggio in commento, nel fornire il nuovo modello di domanda preliminare ed il modello di domanda di prestazione, ha diramato le precisazioni di seguito sintetizzate in merito alle modalità di finanziamento di tale prestazione e ad alcuni degli adempimenti richiesti.

Versamento anticipato della provvista mensile a copertura della prestazione di esodo
Al punto 13 della menzionata circolare n. 119/2013, l’Inps ha evidenziato che il finanziamento della prestazione di esodo è assicurato dalla provvista mensile anticipata versata dal datore di lavoro, determinata in misura corrispondente al fabbisogno di copertura della prestazione (di importo pari, quest’ultima, al trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla stessa) e della contribuzione figurativa correlata.
Il messaggio in parola precisa ora che il giorno 10 di ciascun mese la procedura informatica individua le prestazioni in essere, per le quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.
Le prestazioni vengono pertanto aggregate sulla base del codice di censimento assegnato al datore di lavoro esodante, al fine di quantificare la somma complessiva lorda, che deve essere versata dal medesimo datore di lavoro per il finanziamento delle prestazioni a favore dei propri dipendenti.
L’importo viene reso disponibile, per i datori di lavoro, sul sito internet www.inps.it, “Servizi online”, nella sezione “Enti pagatori: assegno straordinario di sostegno al reddito”.
Tale servizio, accessibile previo rilascio del codice PIN (da richiedere alla Sede INPS presso la quale viene effettuato il versamento mensile), consente la consultazione dei dati sintetici ed analitici relativi al finanziamento mensile delle prestazioni.
La competente Sede Inps:
– a partire dal giorno 10 del mese, comunica all’azienda l’importo della provvista;
– inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in procedura la conferma dell’avvenuto pagamento della somma richiesta.

Pagamento della prestazione di esodo
Il pagamento della prestazione è corrisposto per tredici mensilità ed è disposto (come per la generalità delle pensioni erogate dall’INPS) in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
 
Comunicazione di liquidazione e scadenza della prestazione di esodo
A seguito della liquidazione della prestazione, l’Inps invia agli interessati, unitamente al relativo certificato, una comunicazione recante le informazioni concernenti il pagamento e la data di scadenza della prestazione medesima.
Entro il mese di scadenza della prestazione, il lavoratore deve presentare in tempo utile la domanda di pensione alla competente Sede Inps, non essendo prevista la trasformazione automatica di questa prestazione in pensione.

Prestazione di esodo e trattenute sulla stessa
Nel richiamare le indicazioni contenute nel punto 7 della circolare n. 119/2013, l’Istituto ricorda che sull’importo della prestazione di esodo non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (quali, ad esempio, per cessione del quinto dello stipendio, per mutui, ecc.).
L’Istituto ribadisce inoltre che gli oneri per riscatti e ricongiunzioni devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.

Determinazione della contribuzione figurativa correlata
Per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati è versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.
Al punto 14 della circolare n. 119/2013, l’Inps ha fatto presente che la misura della contribuzione correlata mensile deve essere individuata con gli stessi criteri di calcolo dei contributi figurativi ai fini dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI).
Questo dato deve essere comunicato dall’azienda esodante e viene poi sottoposto a verifica da parte dell’Istituto.
Per quanto concerne l’ASpI, al punto 2.4 della circolare n. 142 del 18 dicembre 2012, l’Inps ha rammentato che, nella quantificazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, il datore di lavoro deve considerare tutte le settimane indicate nel flusso Uniemens, a prescindere dalla circostanza che siano totalmente o parzialmente retribuite (settimane di tipo “X” o “2”).
Nel caso di settimane di tipo “2”, la retribuzione deve essere integrata al valore pieno con l’utilizzo della informazione “Sett./Diff. Accredito”.
Il messaggio in argomento sottolinea che gli stessi criteri devono quindi essere utilizzati per la individuazione della retribuzione imponibile di calcolo della contribuzione correlata.
L’azienda deve assumere la retribuzione imponibile esposta nel flusso Uniemens ed a questa sommare l’imponibile perso per eventi tutelati che danno luogo ad accredito figurativo.


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