INPS – PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE – LEGGE N. 228/2012 – MESSAGGIO N. 1636/2013
Con messaggio n. 1636 del 28 gennaio 2013, che si pubblica in calce alla presente, l’Inps ha fornito le prime indicazioni operative in merito al procedimento, ad iniziativa del contribuente, di sospensione della riscossione da parte degli Agenti della Riscossione, disciplinato dall’art. 1, commi 537-543, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).
In via preliminare, l’Inps evidenzia che il suddetto procedimento si applica:
– sia alle somme iscritte a ruolo, per le quali l’Agente della Riscossione ha provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento;
– sia ai crediti richiesti dall’Istituto con avviso di addebito, ai sensi dell’art. 30 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2010, n. 122.
Secondo il comma 537 del citato art. 1, a partire dal 1° gennaio 2013, i soggetti incaricati della riscossione coattiva devono sospendere, immediatamente, ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o ad essi affidate, a seguito della presentazione, da parte del debitore, di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito non esigibile.
Nello specifico, il contribuente, in presenza della notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva attivata dal competente Agente della Riscossione, può presentare al medesimo, anche con modalità telematiche, una dichiarazione idonea a documentare che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento, o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati da:
– prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
– un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
– una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
– una sospensione giudiziale, oppure una sentenza che abbia annullato, in tutto o in parte, la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
– un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;
– qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
Tale dichiarazione deve essere presentata all’Agente della Riscossione entro novanta giorni dalla notifica dell’atto.
Nel caso in cui la dichiarazione venga trasmessa oltre il predetto termine, la definizione del procedimento attivato dal contribuente resta esclusa dalla applicazione degli effetti previsti dalla normativa in argomento.
Infatti – osserva l’Istituto – la direttiva di Equitalia n. 2/2013 dell’11 gennaio 2013, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente, ha chiarito che le dichiarazioni tardive, cioè inoltrate oltre il termine di novanta giorni dalla notifica dell’atto che le origina, devono essere considerate prive di effetti, in quanto inammissibili.
Ricevuta la dichiarazione sul modello allegato alla citata direttiva e verificata la sua completezza relativamente alla documentazione a corredo, l’Agente della Riscossione procede alla immediata registrazione, sui propri sistemi, della sospensione di tutte le attività dirette alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate.
Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione, l’Agente trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata, al fine di confermare l’esistenza delle ragioni poste a fondamento della medesima dichiarazione.
In proposito, l’Inps precisa che, secondo quanto disposto dalla menzionata direttiva di Equitalia, l’inoltro alle competenti strutture territoriali dell’Istituto verrà eseguito tramite posta elettronica certificata (PEC), che dovrà recare obbligatoriamente in oggetto la dicitura standard “Sospensione Riscossione Legge stabilità 2013” .
Il controllo volto a confermare o meno la fondatezza delle ragioni esposte dal contribuente deve avvenire tempestivamente e, in caso di conferma delle stesse, deve essere adottato, in relazione alla fattispecie esaminata, il provvedimento di sospensione o di sgravio/annullamento, attraverso la trasmissione telematica del medesimo al competente Agente.
Come stabilito dal comma 539, decorsi ulteriori sessanta giorni, l’ente creditore, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, deve attestare la correttezza della documentazione prodotta, sulla cui base è stato trasmesso all’Agente della Riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o di sgravio/annullamento della partita debitoria.
La medesima modalità dovrà essere utilizzata per comunicare al contribuente l’inidoneità della documentazione prodotta al permanere della sospensione adottata dall’Agente della Riscossione, al quale sarà contestualmente comunicato l’esito negativo ai fini della ripresa dell’attività di recupero del credito sospeso.
Il procedimento deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della PEC, con la quale l’Agente delle Riscossione provvede all’inoltro della dichiarazione del contribuente con la relativa documentazione allegata.
Ai sensi dell’art. 1, comma 540, della Legge n. 228/2012, nell’ipotesi di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli; contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.
L’Inps fa presente che, a norma del comma 543, le disposizioni sopra richiamate trovano applicazione con riguardo alle dichiarazioni presentate all’Agente della Riscossione anteriormente al 1° gennaio 2013.
La fattispecie – sottolinea l’Istituto – fa riferimento alle comunicazioni trasmesse dagli Agenti della Riscossione in vigenza della disciplina dettata dalla direttiva di Equitalia n. 10/2010 del 6 maggio 2010.
In questa ipotesi, gli adempimenti previsti dal comma 539 devono essere completati entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della Legge n. 228/2012 nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 29 dicembre 2012.
Il decorso del termine di duecentoventi giorni, anche nel caso in discorso, produce gli effetti del discarico nei confronti dell’Agente della Riscossione e dell’eliminazione contabile dei crediti interessati dal procedimento.
Secondo quanto segnalato dall’INPS, la definizione delle attività riferite a tali sospensioni deve inderogabilmente concludersi entro il 6 agosto 2013.
Da ultimo, l’Istituto rimarca che, laddove dall’esame della dichiarazione emerga che sono stati prodotti documenti falsi o contraffatti, i direttori delle competente Sedi INPS dovranno procedere, senza indugio, ad inoltrare all’Autorità Giudiziaria la denuncia di cui all’art. 331 del Codice di procedura penale.
Il comma 541 prevede inoltre l’irrogazione di una sanzione amministrativa (dal 100% al 200% delle somme dovute, con un minimo di 258 euro), che, ad avviso dell’INPS, sembra non avere natura tributaria ed essere quindi disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981, n.689.
In proposito, il messaggio di cui trattasi fa comunque riserva di fornire le necessarie istruzioni applicative.
Inps
Roma, 28 gennaio 2013
Messaggio n. 1636
Oggetto: Art. 1, commi 537 – 543 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – Sospensione della riscossione
La legge di stabilità 2013 – legge 24 dicembre 2012, n. 228 – ha introdotto importanti novità in tema di riscossione dei tributi introducendo all’art. 1, commi da 537 a 543 un procedimento, ad iniziativa del contribuente, che regola la sospensione della riscossione da parte degli Agenti della Riscossione (AdR).
Al riguardo, in attesa del completamento delle attività volte a definire le implementazioni procedurali per consentire la più efficace gestione del procedimento regolato dalla normativa in esame, si provvede a riepilogare il quadro normativo delineato e a fornire le prime indicazioni operative cui le strutture territoriali dovranno attenersi.
Preliminarmente si evidenzia che il procedimento introdotto dalla legge di stabilità trova applicazione sia alle somme iscritte a ruolo per le quali l’AdR ha provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento sia ai crediti richiesti dall’Istituto con Avviso di Addebito ai sensi dell’art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.
Il comma 537 ha stabilito che, a far data dall’entrata in vigore della legge – 1° gennaio 2013 – i soggetti incaricati della riscossione coattiva debbano sospendere, immediatamente, ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o loro affidate a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile. Ciò nell’ottica del miglioramento dei rapporti tra debitori e amministrazione.
Il legislatore, al comma 538, ha previsto che il contribuente, in presenza della notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva attivata dal competente AdR, possa presentare al medesimo, anche con modalità telematiche, una dichiarazione idonea a documentare che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
Il legislatore ha previsto che la dichiarazione debba essere presentata all’Agente della Riscossione entro 90 giorni dalla notifica dell’atto. Stante la funzione di centralità nell’avvio del procedimento che la legge ha attribuito alla dichiarazione del contribuente, laddove la richiesta venga effettuata oltre tale termine, la definizione del procedimento attivato dal contribuente resta esclusa dall’applicazione degli effetti previsti dalla norma in trattazione.
Al riguardo, infatti, la direttiva di gruppo di Equitalia n. 2/2013 dell’11 gennaio 2013 ha chiarito che le dichiarazioni tardive, ossia presentate oltre il termine di 90 giorni dalla notifica dell’atto che le origina, dovranno essere considerate prive di effetti, in quanto inammissibili.
L’impianto procedimentale previsto dalla legge di stabilità 2013 ha introdotto nel sistema di gestione dei crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione una forma di sospensione legale che trova, come già evidenziato, nella dichiarazione del contribuente il punto di avvio. Tale dichiarazione oltre a produrre l’effetto immediato di sospendere l’esecuzione del titolo, è idonea a realizzare l’estinzione del credito in riscossione in caso di inerzia dell’Ente creditore a comunicare, nei termini stabiliti, al contribuente e all’AdR l’infondatezza delle ragioni invocate nella dichiarazione medesima.
L’Agente della Riscossione, ricevuta la dichiarazione sul conforme modello allegato alla citata direttiva di Equitalia n. 2/2013 e verificata la sua completezza in ordine alla documentazione a corredo, procede all’immediata registrazione sui propri sistemi della sospensione di tutte le attività dirette alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate.
Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione, l’Agente trasmette all’Ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni poste a fondamento della medesima dichiarazione.
Come disposto da Equitalia nella direttiva di gruppo già richiamata, l’inoltro alle competenti strutture territoriali dell’Istituto verrà effettuato tramite PEC. Le richieste dovranno essere gestite dall’unità organizzativa accertamento e gestione del credito.
A tal fine, la canalizzazione delle dichiarazioni pervenute verrà effettuata all’indirizzo delle caselle PEC di ciascuna struttura territoriale dell’Istituto -Direzioni provinciali e Agenzie – e alle strutture ex Enpals Direzioni Centro sud e Centro nord e per conoscenza all’indirizzo PEC della Direzione regionale Inps di riferimento e della Direzione Contributi ex Enpals. A queste ultime è assegnato, nell’ambito della rispettiva competenza, il compito di un costante monitoraggio della corretta e tempestiva gestione delle dichiarazioni nei termini previsti per la conclusione del procedimento.
La PEC dovrà recare obbligatoriamente in oggetto la dicitura standard “Sospensione Riscossione Legge stabilità 2013” .
L’elenco completo degli indirizzi PEC e della ripartizione degli ambiti di competenza è stato già trasmesso alla Direzione generale di Equitalia che ne curerà l’inoltro agli Agenti sul territorio.
Il controllo teso a confermare o meno la fondatezza delle ragioni portate dal contribuente dovrà avvenire tempestivamente e, in caso di conferma delle stesse, dovrà essere adottato, in relazione alla fattispecie esaminata, il provvedimento di sospensione o di sgravio/annullamento secondo le modalità in uso che prevedono la trasmissione telematica dello stesso al competente Agente .
Come previsto dal comma 539, decorsi ulteriori sessanta giorni, l’Ente creditore con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, dovrà confermare al contribuente la correttezza della documentazione prodotta sulla cui base è stato trasmesso all’AdR il conseguente provvedimento di sospensione o di sgravio/annullamento della partita debitoria.
La medesima modalità dovrà essere utilizzata per comunicare al contribuente l’inidoneità della documentazione prodotta al permanere della sospensione adottata dall’Agente della Riscossione al quale dovrà essere contestualmente comunicato l’esito negativo ai fini della ripresa dell’attività di recupero del credito sospeso.
Si sottolinea la necessità del rigoroso rispetto dei termini che il legislatore ha stabilito per la conclusione delle attività dell’Ente creditore.
La conclusione del procedimento, infatti, dovrà avvenire nel limite di sessanta giorni dalla data di trasmissione della PEC con la quale l’Agente delle Riscossione provvede all’inoltro della dichiarazione del contribuente con la relativa documentazione allegata.
Infatti, se da una parte la previsione normativa è diretta a garantire una maggiore tutela del contribuente, dall’altra la tempestività nella gestione delle istanze esclude il rischio, di fronte all’infondatezza della richiesta, del prodursi di possibili pregiudizi al recupero del credito.
Il successivo comma 540, infatti, stabilisce che “in caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.”
Appare evidente che gli effetti disposti dalla norma “discarico nei confronti dell’AdR” ed “eliminazione contabile dei crediti interessati dal procedimento” conseguono ad una gestione tardiva della dichiarazione del contribuente che avvenga oltre il termine ultimo di duecentoventi giorni dalla data di protocollazione della stessa da parte dell’Agente della Riscossione .
In relazione a ciò, i responsabili delle strutture destinatarie delle richieste dovranno assumere ogni iniziativa volta ad assicurare, come già precisato, la tempestiva definizione delle dichiarazioni trasmesse dall’AdR al fine di escludere il prodursi di motivi di pregiudizio definitivo al recupero dei crediti.
Le disposizioni fin qui illustrate per espressa previsione dell’art. 1, comma 543 della legge di stabilità, trovano applicazione con riferimento alle dichiarazioni presentate all’AdR anteriormente al 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge.
La fattispecie fa riferimento alle comunicazioni trasmesse dagli AdR in vigenza della disciplina dettata dalla Direttiva di gruppo di Equitalia n. 10/2010 del 6 maggio 2010. In tal caso, gli adempimenti di cui al comma 539 dovranno essere completati entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di stabilità che è avvenuta il 29 dicembre 2012.
Il decorso del termine di duecentoventi giorni, anche in questo caso, produce i medesimi effetti in precedenza illustrati – “ discarico nei confronti dell’AdR” ed “eliminazione contabile dei crediti interessati dal procedimento”.
Le direzioni Regionali sono invitate ad attivare un immediato contatto con le rispettive direzioni regionali di Equitalia e, per la Sicilia, con la direzione generale di Riscossione Sicilia S.p.A. finalizzato ad una ricognizione delle sospensioni effettuate in vigenza della predetta Direttiva di Equitalia n. 10/2010.
La definizione delle attività riferite a tali sospensioni dovrà inderogabilmente concludersi entro giorno 6 agosto 2013.
Nel quadro normativo delineato dal legislatore si inserisce, infine, la previsione contenuta nel comma 541.
In considerazione, infatti, della complessità del procedimento previsto che impone agli Enti coinvolti – AdR ed Enti creditori – un impegno di mezzi e risorse idonee a garantire nella sostanza una gestione più efficace delle istanze provenienti dal contribuente, la norma tende a correggere e prevenire l’eventuale utilizzo improprio dello strumento che è stato previsto a garanzia della posizione del debitore.
Qualora nel corso dell’esame della dichiarazione emerga che a corredo della richiesta siano stati prodotti documenti falsi o contraffatti, i Direttori delle strutture territoriali competenti dovranno procedere, senza indugio, ad inoltrare all’Autorità Giudiziaria la denuncia di cui all’art. 331 del c.p.c. La norma prevede inoltre l’irrogazione di una sanzione amministrativa che, ad un primo esame, appare non avere natura tributaria ed essere quindi regolata dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Trattandosi di una fattispecie di nuova introduzione si fa riserva di fornire a breve le necessarie istruzioni per l’applicazione.
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