Servizio Sindacale - referenti: dott. Alessandro Scalvi - dott. Marco Tenca
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
28.02.2013 - lavoro

INPS – LEGGE N. 92/12 – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO – TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE EDILE – CIRCOLARE N. 2/2013

La legge n. 92/2012 ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali introducendo, in particolare, l’indennità di disoccupazione ASpI e la mini AspI contro gli eventi che determinano una disoccupazione involontaria.

Al riguardo l’Inps, con circolare n. 2 del 7 gennaio 2013, disponibile oltre che sul sito dell’Istituto anche su quello del Collegio in calce alla presente, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al nuovo assetto normativo.

in particolar modo l’istituto ha riassunto la disciplina transitoria delle prestazioni riconducibili al trattamento di mobilità ordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui alla L. n. 451/94 e all’art. da 9 a 19 della L. n. 427/75 che, come noto, dal 1° gennaio 2017 saranno abrogati.

Tralasciando gli aspetti relativi al trattamento di mobilità, in quanto non previsto per i lavoratori del comparto dell’edilizia, qui di seguito si evidenziano le indicazioni fornite dall’Istituto previdenziale con riferimento ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia nelle tre diverse forme previste dall’attuale normativa.

Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui al decreto legge del 16 maggio 1994 n. 299 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 451 del 1994.

Il trattamento speciale di cui all’art. 3, commi 3 e 4, della L. n. 451/94, è stato abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2017; pertanto, le domande della prestazione in parola potranno essere considerate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro la data del 30 dicembre 2016.

Conseguentemente, le domande con data di licenziamento 31 dicembre 2016 non potranno più essere gestite, in quanto la norma sarà abrogata con effetto dal 1° gennaio 2017.

Per completezza, si ricorda che a tale trattamento (18 o 27 mesi per le aree del mezzogiorno) hanno diritto, nel caso di attuazione di un programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili licenziati ai sensi dell’art. 4 della L. n. 223/91, che abbiano un’anzianità aziendale di almeno 36 mesi di cui almeno 24 di lavoro effettivo prestato.

Per il suddetto trattamento valgono le valutazioni relative alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e alla decadenza della prestazione previste per l’indennità di mobilità ordinaria.

Pertanto, la dichiarazione di immediata disponibilità di cui all’art. 19, comma 10, del decreto legge n. 185/2008, convertito nella legge n. 2 del 2009, che doveva, essere effettuata da tutti i destinatari di qualsiasi trattamento previdenziale dallo scorso 18 luglio, non dovrà essere più rilasciata per effetto dell’abrogazione del predetto comma 10 da parte dell’art. 4, comma 47, della L. n. 92/12.

Per ciò che concerne le ipotesi di decadenza dalla prestazione, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione del lavoratore, l’Inps ricorda che le cause principali sono riconducibili al rifiuto del lavoratore di partecipare a iniziative di politiche attive di lavoro proposte dai centri per l’impiego, oppure alla mancata accettazione di un’offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all’importo lordo dell’indennità cui hanno diritto.

La decadenza si verifica anche quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgano in un luogo che non disti più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque sia raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici mediamente in 80 minuti.

Nelle ipotesi sopramenzionate, qualora sia dichiarata la decadenza dalla prestazione, pur venendo meno il diritto alla stessa, restano salvi i diritti già maturati.

A seguito della comunicazione del provvedimento di decadenza, l’Istituto potrà recuperare le somme eventualmente erogate per i periodi di non spettanza del trattamento.

Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla Legge n. 427 del 1975.

Dal 1° gennaio 2013, come ormai noto, è entrata in vigore l’indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi, mentre dal 1° gennaio 2017 è prevista l’abrogazione del trattamento speciale dell’edilizia di cui agli artt. da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

Ai fini di una corretta gestione di tale trattamento di disoccupazione speciale durante il periodo transitorio, conferma l’Inps, l’importo e la durata della prestazione di disoccupazione speciale sarà sempre meno favorevole rispetto alle indennità collegate all’Aspi.

Pertanto, durante il periodo transitorio 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2016, il lavoratore licenziato dell’edilizia, in possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 427 del 1975 (nel biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro sono stati versati o dovuti almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali), può presentare, in alternativa alla domanda di disoccupazione speciale, una domanda di miniAspi per la quale è necessario che siano stati versati almeno tredici settimane di contribuzione per l’attività lavorativa negli ultimi dodici mesi.

Allo stesso tempo, il lavoratore licenziato che sia in possesso del requisito soggettivo delle 52 settimane di contribuzione può presentare alternativamente la domanda di disoccupazione speciale in argomento o la domanda di indennità di disoccupazione Aspi.

Quanto sopra troverà applicazione per le domande di prestazione di trattamento speciale edile inoltrate entro i 68 giorni dalla data di licenziamento, termine quest’ultimo di presentazione, a pena di decadenza, delle domande di Aspi e mini Aspi.

Le domande di trattamento speciale di disoccupazione edile invece possono essere utilmente trasmesse anche oltre il 68° giorno dal licenziamento purché nel limite decadenziale di 24 mesi dallo stesso.

Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla Legge n. 223 del 1991.

Per il trattamento speciale per l’edilizia di cui all’art. 11, co. 2 della L. n. 223/91, l’art. 1, co. 250, lett. h) della Legge di stabilità n. 228/12 ha previsto l’abrogazione a partire dal 1° gennaio 2017.

In virtù di tale abrogazione, le domande della prestazione in parola potranno essere considerate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro la data del 30 dicembre 2016. Viceversa, le domande di trattamento speciale per l’edilizia con data di licenziamento 31 dicembre 2016 non potranno più essere gestite, in quanto la norma sarà abrogata con effetto dal 1° gennaio 2017.

A tale trattamento, si ricorda, hanno diritto i lavoratori edili che siano stati impegnati in aree dove sia stata accertata la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi e che siano stati licenziati dopo che l’avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento.

Per il suddetto trattamento valgono le indicazioni precedentemente richiamate in merito alla dichiarazione di immediata disponibilità e alla decadenza della prestazione.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941