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29.04.2013 - lavoro

INPS – GESTIONE SEPARATA – ART. 2, COMMI 51-56, DELLA LEGGE N. 92/2012 – INDENNITÀ – REQUISITI – CIRCOLARE N. 38/2013

l’Inps con circolare n. 38 del 14 marzo 2013, reperibile oltre che sul sito dell’Istituto anche su quello del Collegio, ha diramato istruzioni in merito all’indennità riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e che soddisfino “in via congiunta” una serie di requisiti ai sensi dell’art. 2, commi 51-56, della Legge 28 giugno 2012, n. 92

Beneficiari
Al punto 1.1., la menzionata circolare precisa che beneficiari della prestazione sono i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, con esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo individuati dall’art. 1, comma 212, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Sono, inoltre, esclusi dall’indennità:
tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto di cui al citato art. 61, comma 1, come, ad esempio, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i soggetti che svolgono un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 61; soggetti che siano già titolari di pensione ovvero assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Requisiti e condizioni
Per avere diritto alla indennità, i soggetti su indicati devono soddisfare, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza (quest’ultima sussiste anche se nel corso dello stesso anno il lavoratore abbia avuto più rapporti di collaborazione, purché con il medesimo datore di lavoro);
b) abbiano conseguito l’anno precedente, in qualità di collaboratore coordinato e continuativo, un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di € 20.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell’anno precedente;
c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la Gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 (intendendosi per tale la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti), ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente. Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il Servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il suo domicilio, accompagnata da una dichiarazione, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
A differenza della previgente disciplina, il requisito della disoccupazione viene richiesto in riferimento “all’anno precedente” e, pertanto, la domanda può essere presentata in costanza del rapporto di lavoro. Considerato che la prestazione in parola entra in vigore dal 1° gennaio 2013 e che la precedente disciplina non richiedeva lo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 181/2000, ma faceva riferimento  all’assenza di contratto di lavoro da almeno due mesi, l’INPS precisa che, in fase di applicazione, soltanto nella domanda relativa all’anno di riferimento 2013, il richiedente deve dichiarare l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno 2012.
e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la Gestione separata. In via transitoria, per gli anni 2013, 2014 e 2015, tale requisito è ridotto da quattro a tre mesi.

L’Inps precisa altresì che:
– per “anno di riferimento”, in relazione al quale deve essere soddisfatto il requisito previsto alla lettera c), si deve intendere l’anno in cui al collaboratore è accreditato presso la Gestione separata un numero di mensilità non inferiore ad uno ed il collaboratore stesso presenta la domanda per la prestazione;
– per “anno precedente”, in relazione al quale devono essere soddisfatti i requisiti di cui alle lettere a), b), d), e), si deve invece intendere solo ed esclusivamente l’anno solare immediatamente precedente quello di “riferimento” come sopra individuato.

Domanda della prestazione
L’interessato deve presentare la domanda di prestazione entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Qualora il requisito indicato nel precedente paragrafo, alla lettera c) (accredito presso la Gestione separata di un numero di mensilità non inferiore ad uno), venga maturato nel mese di dicembre, il termine per presentare la domanda relativa “all’anno di riferimento” in cui tale requisito è stato maturato, è differito fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
L’Inps segnala che il nuovo modello di domanda di prestazione sarà disponibile sul sito www.inps.it non appena ultimate le variazioni rese necessarie dalle modifiche introdotte dalle norme in oggetto. Nel frattempo è ancora utilizzabile il mod. SR92 per la richiesta dell’indennità per gli eventi di fine lavoro fino al 31 dicembre 2012.

Misura della prestazione
Al punto 1.4., la circolare in discorso rimarca che l’importo della prestazione:
– è pari al 7%, per gli anni 2013-2015, ed al 5%, per gli anni successivi, del minimale annuo di reddito previsto per gli iscritti alla Gestione Inps degli esercenti attività commerciali, moltiplicato per il minore numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione;
– viene liquidata in unica soluzione, se pari o inferiore a € 1.000, ovvero in importi mensili pari o inferiori a € 1.000, se superiore (ad esempio, per un importo della prestazione pari a € 2.400). verranno erogati un primo importo mensile pari a € 1.000, un secondo importo mensile pari a € 1.000, un terzo importo mensile pari a € 400).

Domande di prestazione riferite ad eventi fine lavoro intervenuti entro il 31 dicembre 2012
Ai sensi dell’art. 2, comma 54, della Legge n. 92/2012, restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.
In proposito, l’Inps fa presente che:
– applica quanto previsto dall’art. 19, comma 2, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni;
– la suddetta previsione normativa deve intendersi riferita agli eventi fine lavoro verificatisi entro e non oltre il 31 dicembre 2012;
– i collaboratori coordinati e continuativi il cui rapporto di lavoro sia terminato entro il 31 dicembre 2012, possono – decorsi, a norma del comma 2, lettera e), del citato art. 19, “almeno due mesi” in assenza di contratto di lavoro – presentare domanda nei trenta giorni successivi;
– il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda è di carattere ordinatorio.


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